Avviamento obbligatorio ex L. 68/1999 e qualifiche professionali nel comparto sanità. Tribunale condanna Assessorato.

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Con ordinanza collegiale del 20 novembre 2025, il Tribunale del Lavoro di Messina ha rigettato il reclamo proposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, e aderendo alle tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha chiarito nelle procedure di avviamento al lavoro obbligatorio non possono essere discriminati i soggetti con titoli superiori rispetto a quelli minimi richiesti.

L’Assessorato, in particolare, aveva dapprima, tramite i suoi uffici periferici, escluso il candidato poi riammesso dal Tribunale e poi impugnato la decisione innanzi al Collegio ritenendo che il personale qualificato come OSS e OSA non potesse partecipare alle procedure di avviamento a portantino e professioni assimilate presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

La decisione, adottata in camera di consiglio, chiude la fase cautelare di una controversia che ha acceso i riflettori sui criteri applicati nei procedimenti di avviamento obbligatorio ex lege n. 68/1999 e sulla corretta individuazione delle qualifiche professionali richieste nelle offerte di lavoro pubbliche.

Nonostante il possesso delle qualifiche di OSS (Operatore socio sanitario) e OSA, oltre a documentata esperienza professionale nel settore, il candidato era stato escluso dalla graduatoria poiché – secondo l’Amministrazione – privo della “qualifica specifica” richiesta.

Il giudice monocratico, nel luglio 2025, aveva accolto l’istanza cautelare dell’interessato. L’Assessorato aveva proposto reclamo, chiedendo al Tribunale collegiale di ribaltare la decisione ritenendo che Portantino e OSS non sono qualifiche assimilabili, appartenendo a famiglie professionali diverse, con codici ISTAT distinti e requisiti differenti e con diverso percorso formativo e qualifica.

A sostegno, l’Assessorato ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione che riconosce al datore di lavoro il potere di richiedere qualifiche specifiche nel sistema di collocamento mirato con l’impossibilità di ritenere automaticamente assorbita la qualifica inferiore (portantino) da quella superiore (OSS), trattandosi di titoli riferiti a professioni strutturalmente diverse.

Il Collegio, nel respingere il reclamo, valorizza le tesi dell’Avvocato Santi Delia, muove dalla mancanza di una richiesta di requisiti specifici di esperienza o titoli particolari per il profilo di portantino riconoscendo che OSS e OSA hanno nel proprio bagaglio professionale tutte le attività riconducibili al portantino.

Una decisione significativa per il collocamento mirato, che fissa limiti della discrezionalità del datore di lavoro pubblico nella specificazione della qualifica richiesta e prevede una interazione tra CCNL, codici ISTAT e normativa sul collocamento mirato privilegiando un approccio integrato in cui la compatibilità professionale è valutata alla luce del sistema complessivo delle competenze garantendo che la finalità della L. n. 68/1999 – la collocazione adeguata e non discriminatoria – prevalga su meri formalismi classificatori.

La decisione appare particolarmente significativa per gli enti del Servizio sanitario regionale, chiamati a conformare le proprie richieste di avviamento a criteri di trasparenza e completezza, nonché per i Centri per l’Impiego, cui compete la corretta lettura dei profili professionali nell’ambito della normativa speciale sul lavoro dei disabili.

 

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