T.A.R. Lazio: sospesa l’Ordinanza Ministeriale sulla valutazione del pre-ruolo presso le scuole paritarie

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza del MIUR sulla mobilità nella parte in cui non permette la valutazione del servizio svolto presso le scuole paritarie.

I ricorrenti, tutti docenti partecipanti alle procedure di trasferimento e mobilità previste dalla citata ordinanza del MIUR, si erano visti svantaggiati rispetto ai propri colleghi in quanto non gli veniva permesso l’inserimento in domanda, e quindi la valutazione, del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.

I docenti che prestavano servizio nelle scuole paritarie prima dell’agognato ruolo – secondo quanto previsto dal Ministero –, infatti, non possono, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, farsi riconoscere gli anni si servizio pre – ruolo.

“La decisione della contrattazione collettiva e ora dell’ordinanza sulla mobilità” – secondo quanto riportato dagli Avv.ti Delia e Bonetti – “mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente antitesi con i principi interni e comunitari che mirano ad evitare ogni discriminazione tra i vari lavoratori nonostante lo svolgimento di mansioni analoghe”. “Il Ministero”, peraltro, continuano i legali, “ha perseverato nella propria scelta nonostante la nostra vittoria al Consiglio di Stato dell’anno passato”.

I giudici di Palazzo Spada, difatti, avevano già sospeso la precedente O.M. con le ordinanze n. 4845/17, chiarendo che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.