Vittoria al T.A.R. Venezia: nessun Ateneo può imporre di ripetere il test per Professioni Sanitarie

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Anche se il test di ammissione che i candidati hanno sostenuto è somministrato in maniera diversa da Ateneo ad Ateneo, è illegittima la scelta dell’Università di obbligare lo studente proveniente da un altra Università italiana a rifare il test per ottenere il trasferimento.

Il nostro studente era stata ammesso a Fisioterapia presso un Ateneo italiano e a causa di problemi familiari era costretto a cambiare città.

L’Ateneo ove aveva chiesto il trasferimento aveva però rigettato la domanda sostenendo che questi dovesse rifare la prova di ammissione.

Secondo il T.A.R. Venezia in maniera illegittima giacchè “considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare, appaiono ricorrere le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta; che, infatti, il nulla osta al trasferimento richiesto dal ricorrente non appare, in ogni caso (ossia anche nel caso di iscrizione al primo anno), suscettibile di essere subordinato al superamento del test di ammissione al primo anno (tenuto conto che tale test è stato già sostenuto dall’interessato, con collocazione in posizione utile, nell’anno accademico 2008/2009 in ottemperanza al D.M. 17 maggio 2007), ferma rimanendo l’ulteriore condizione della disponibilità di posti liberi per il secondo anno del corso di laurea in Fisioterapia“.

Un’altra barriera abbattuta dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

T.A.R. Venezia, Sez. I, 28 ottobre 2013, n. 533