Conflitto sindacale nel pubblico impiego: legittima l’esclusione dal tavolo dei Sindacati non firmatari dell’accordo nazionale. Non c’è antisindacalità della condotta.

Il caso dei tavoli separati apre un dibattito nazionale sulle relazioni sindacali nel comparto Funzioni Locali

Il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da una OS non firmataria del CCNL nazionale contro un Ente locale, confermando la legittimità della condotta dell’amministrazione che aveva escluso il sindacato – non firmatario del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 – dai tavoli congiunti di confronto con le organizzazioni firmatarie, pur garantendogli una sessione separata di informativa e confronto.

Lo scontro sindacale al centro del caso. La vicenda si inserisce in un contenzioso di portata nazionale che ha visto la FP CGIL – che ha scelto di non sottoscrivere il rinnovo del CCNL Funzioni Locali firmato il 23 febbraio 2026 da ARAN, CISL FP, UIL FPL e CSA – avviare una serie di ricorsi contro le pubbliche amministrazioni che, applicando le indicazioni dell’art. 7, comma 2, del nuovo CCNL e l’orientamento interpretativo dell’ARAN dell’11 marzo 2026, non la convocavano ai tavoli riservati alle organizzazioni firmatarie.

Il nodo centrale del conflitto è emblematico delle tensioni interne al sindacalismo del pubblico impiego: da un lato, le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale hanno a loro volta diffidato le amministrazioni dall’ammettere la CGIL ai tavoli congiunti; dall’altro, la FP CGIL rivendicava il diritto a partecipare agli istituti partecipativi (informativa, confronto, organismi paritetici) in quanto organizzazione dotata di ampia rappresentanza, pur non avendo sottoscritto il CCNL.

Il Comune di Messina si è trovato dunque in una situazione di conflitto intersindacale: qualunque scelta avesse adottato – ammettere la CGIL al tavolo congiunto o escluderla del tutto – si sarebbe esposta a contestazioni da una delle parti. La soluzione adottata è stata quella del tavolo separato: informativa trasmessa a tutte le sigle, confronto garantito alla FP CGIL in sessione individuale.

La decisione del Tribunale. Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Graziella Bellino, ha rigettato il ricorso ritenendo che la condotta del Comune di Messina non integrasse gli estremi della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Il decreto ha richiamato il principio secondo cui la definizione di condotta antisindacale è di natura teleologica e non analitica: rileva non la difformità formale da una procedura, ma la concreta lesione degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore. Il Tribunale ha valorizzato il fatto che la FP CGIL era comunque stata destinataria dell’informativa e che le era stato offerto un confronto in forma separata, ritenendo così assicurata una forma minima di partecipazione, coerente con il modello di relazioni sindacali delineato dal CCNL.

Soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Santi Delia, che ha difeso l’amministrazione nel procedimento: «Il Tribunale ha positivamente valorizzato la scelta innovativa dell’Amministrazione di consentire un confronto separato al tavolo tra i soggetti non firmatari nazionali e quelli firmatari stante l’espressa opposizione di questi ultimi. Questo tipo di approccio, che l’Amministrazione ha correttamente ritenuto garantista e conforme al dettato normativo, nell’ambito dell’ampio contenzioso nazionale che si è aperto sul tema dello scontro sindacale, potrebbe proprio essere quello più equilibrato. Si evita, per un verso, il blocco delle relazioni sindacali e per altro verso si garantisce a Sindacati con ampia rappresentanza di poter comunque avere strumenti per continuare a svolgere la propria mission pur non avendo sottoscritto il contratto a livello nazionale».

Un conflitto che attraversa tutta Italia. Il caso messinese non è isolato. In tutta Italia le pubbliche amministrazioni del comparto Funzioni Locali si trovano a gestire una frattura profonda tra le confederazioni storiche: da una parte le organizzazioni che hanno sottoscritto il CCNL 2022-2024, dall’altra la FP CGIL che ha scelto di non firmare, avviando un vasto contenzioso giudiziario per preservare l’accesso agli istituti partecipativi a livello decentrato.

Il cuore giuridico del conflitto riguarda l’interpretazione dell’art. 7, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, che riserva la titolarità della contrattazione integrativa e degli istituti di informazione e confronto alla RSU e ai «rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL». L’orientamento ARAN dell’11 marzo 2026 ha chiarito che tale previsione esclude le organizzazioni non firmatarie da ogni forma di relazione sindacale decentrata.

La soluzione del tavolo separato adottata dal Comune di Messina – e oggi avallata dal Tribunale – si candida a diventare un modello di riferimento per le amministrazioni alle prese con questo conflitto: un approccio che, nel rispetto del quadro normativo e contrattuale vigente, cerca di contemperare le esigenze di tutte le parti evitando sia la paralisi delle relazioni sindacali sia l’esclusione totale delle organizzazioni rappresentative non firmatarie.

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Lettera Emme

Messinatoday