Una questione che riguarda migliaia di praticanti e il futuro stesso dell’esame di avvocato è arrivata davanti alla Corte costituzionale.
Con l’ordinanza n. 3911/2026, il TAR Lombardia ha rimesso alla Consulta il tema della legittimità dell’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge professionale forense, la norma che impone alla Commissione di accompagnare il voto con osservazioni positive o negative sull’elaborato.
Il punto è semplice e, al tempo stesso, decisivo: può ancora bastare un numero per spiegare perché un candidato non è idoneo a diventare avvocato?
Per anni la risposta è stata positiva, anche per ragioni organizzative: decine di migliaia di candidati, tre prove scritte, commissioni più numerose. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato: i candidati sono drasticamente diminuiti, le prove scritte sono passate da tre a una e le sottocommissioni sono state ridotte.
Per il TAR, quindi, ciò che poteva essere ragionevole anni fa potrebbe non esserlo più oggi. La reiterazione della proroga rischia di diventare irragionevole proprio perché sono venuti meno molti dei presupposti che l’avevano giustificata.
Ed è qui che assume particolare rilievo la nostra ordinanza del 10 agosto 2026 nel giudizio R.G. n. 1803/2025, patrocinato dagli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti.
Il TAR Lombardia ha espressamente riconosciuto che il nostro ricorso verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale e che nel nostro giudizio devono trovare applicazione le medesime norme.
Ma il Collegio non si è limitato a sospendere automaticamente il processo.
Ha assegnato alle parti venti giorni per interloquire, proprio perché occorre valutare se sospendere il nostro giudizio in attesa della Consulta e, soprattutto, perché le nuove regole del processo costituzionale consentono oggi, a determinate condizioni, anche a chi è parte di un diverso giudizio ma portatore di interessi analoghi o connessi di intervenire davanti alla Corte costituzionale.
È questo il passaggio che rende la nostra ordinanza particolarmente importante.
Il nostro giudizio non resta semplicemente “in attesa”: entra nel percorso costituzionale che potrà decidere il futuro della motivazione nell’esame di avvocato.
E la questione non è affatto formale.
Se la Corte dovesse ritenere irragionevole l’ennesima proroga, potrebbe trovare applicazione l’art. 46 della legge n. 247/2012 e il solo voto numerico, privo di annotazioni e spiegazioni, potrebbe non essere più sufficiente.
È una battaglia che riguarda la trasparenza delle valutazioni, il diritto di difesa e la dignità di migliaia di praticanti.
C’è un elaborato. C’è una valutazione. E chi viene escluso dalla professione ha diritto almeno a comprendere perché.




