Cade il muro della soglia: illegittimo il minimo di 20 punti se i posti ci sono

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Secondo una brillante pronuncia del Tar Lazio del 14/11/2013 resa dalla III Sezione, presieduta dal Dott. Franco Bianchi, avente come estensore il Consigliere Dott. Ivo Correale, si ritiene debba essere primariamente valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al “fabbisogno” individuato relativamente alle strutture disponibili e non tanto al raggiungimento di un punteggio minimo come quello della soglia dei 20 punti presente nei test di ingresso.
Secondo il Tar “l’utilizzo integrale dei posti disponibili deve comunque essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle medesime”.
Per il Tar il diritto allo studio sancito dall’art. 34 Cost. si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione.
In tale innovativa sentenza, il Collegio di Via Flaminia ritiene quindi in conclusione che debba ricrearsi l’illegittimità dell’art. 10 D.M. 28 giugno 2012 n. 196, nella parte in cui prevede l’ammissione ai corsi dei soli studenti che abbiano conseguito una soglia minima di punteggio pari a 20, anche nelle ipotesi di mancata integrale copertura dei posti.

Un’altra battaglia vinta dagli Avvocati Santi Delia & Michele Bonetti