Concorso Farmacie Sicilia: vittoria al TAR. La nuova sede deve essere ridefinita.

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Il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso dell’Avvocato Santi Delia e annullato la determinazione di un Comune siciliano e dell’Assessorato regionale che avevano indiividuato una nuova sede farmaceutica da assegnare nell’ambito del concorso a 200 nuove farmacie.

Il T.A.R., in particolare, ha ritenuto fondata la prospettazione dell’Avvocato Delia secondo cui, illegittimamente, la competenza per la scelta della nuova sede era stata individuata nella Giunta anzichè nel Consiglio.

“In relazione al predetto vizio di incompetenza, questa Sezione (cfr. TAR Catania, IV, 10.7.2014, n. 2022) ha avuto modo di precisare che <<la legge attribuisce un ruolo centrale nel procedimento di individuazione di nuove sedi farmaceutiche al Comune; nel contempo, però, la disposizione di legge si profila come generica, in quanto si limita ad attribuire un ruolo all’ente locale, senza precisare quale organo comunale (Sindaco, Giunta, o Consiglio comunale) debba intestarsi la competenza in esame. L’art. 2, della L. 475/1968, come modificato ad opera del D.L. 1/2012, recita, infatti, che “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

<< In assenza di una specifica e/o speciale disposizione di legge, si pone dunque il problema di determinare in modo preciso l’organo comunale deputato ad individuare le sedi delle nuove farmacie; e tale operazione non può che essere fatta avvalendosi delle norme generali che disciplinano il funzionamento e le competenze dei vari organi degli enti locali.

<< Alla luce di quanto premesso, va riconosciuta la fondatezza della censura in esame, laddove denuncia l’espropriazione delle competenze del Consiglio comunale in ordine all’attività propria di programmazione del servizio farmaceutico.

<< In proposito, recente giurisprudenza del Tar Palermo (sentenze nn. 1343/2013, 1327/2013 e 1347/2013) in fattispecie analoghe a quella ora in esame ha affermato che “il consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 1, lett. b) della l. n. 142 del 1990, nel testo richiamato in ambito regionale con la l.r. n. 48 del 1991, è competente all’adozione di tutti gli atti di programmazione, costituenti atti fondamentali, che sono espressione dell’esercizio delle funzioni proprie di ente esponenziale della collettività locale. Tale competenza dell’organo assembleare è stata confermata dall’art. 42, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 267 del 2000, vigente nel territorio regionale siciliano per effetto del rinvio mobile contenuto nell’art. 4, comma 2 della l.r. n. 32 del 1994 («Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell’articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l’articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche»).

<< La previsione legislativa sopra riportata, poiché inerente ad un atto programmatorio, esclude ogni competenza del sindaco (o della giunta comunale) quale organo a competenza residuale generale, competenza che pure era ritenuta pacifica con riferimento al parere che i comuni erano tenuti a rendere ai sensi dell’art. 2 della l. n. 475 del 1968 nella sua vecchia formulazione, considerato che l’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012 ha attribuito una nuova (e, per il vero, inedita) funzione ai comuni consistente proprio nella programmazione del servizio farmaceutico.

<< Ad avviso del Collegio, a differenza del parere che prima veniva espresso nell’ambito di un procedimento che si concludeva con un atto regionale ma che vedeva l’esercizio di una mera funzione consultiva del comune, oggi la determinazione delle sedi farmaceutiche secondo lo schema voluto dal d. l. n. 1 del 2012 è espressione di una vera e propria attribuzione comunale seppur accompagnata dall’obbligo di acquisire i pareri non vincolanti dell’ASP e dell’ordine dei farmacisti come previsto dalla medesima disposizione.

<< Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistano differenze sul versante sostanziale tra la natura del provvedimento previsto dal d.l. n. 1 del 20012 e la vecchia «pianta organica» delle farmacie (sez. III, sent. n. 1858/2013), la cui valenza programmatoria e discrezionale era del resto indubbia ( in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 68).

<< Anche questa Sezione, occupandosi di vicenda similare, ha recentemente affermato che la competenza per gli atti di programmazione in esame appartiene all’organo assembleare del Comune (Tar Catania, IV, 1924/2014)>>.

In conclusione, ritenuto fondato l’assorbente vizio esaminato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati (quello regionale, nei soli limiti di interesse), e con la rimessione al competente Consiglio comunale della funzione di determinazione della sede della nuova istituenda farmacia.

T.A.R. Catania, Sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 3318

Avv. Santi Delia