ILLEGITTIMA ESCLUSIONE CONCORSO COMMISSARIO DI POLIZIA. EQUIPOLLENZA FRA IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE E LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

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Il TAR Lazio, ha accolto la richiesta di ammissione di un nostro ricorrente illegittimamente escluso dal Ministero dell’Interno alla prima prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, a 80 posti di Commissario nel ruolo di Polizia di Stato che si è tenuto giorno 20 maggio.

Con il nostro ricorso abbiamo dimostrato che l’illegittima esclusione del ricorrente in quanto  anche con la laurea triennale in Sicienze Giuridiche è possibile, ai sensi dello stesso bando, partecipare al concorso.

Da un’attenta lettura dell’art. 2, comma 3, del bando si evince infatti come sia consentito a tutti i soggetti in possesso del “diploma di laurea conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di cui ai punti 1) e 2) dal decreto interministeriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009.

Al riguardo, il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento che trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ad una successiva richiesta dell’Amministrazione dovrà fornire il certificato con il quale l’Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio”.

In ricorso si è riuscita a dimostrare tale corrispondenza.

Alla luce di quanto argomentato quindi, il TAR Lazio “vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 3 legge 21 luglio 2000, n. 205; Considerato che, nella specie, sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 3 per l’adozione di una misura cautelare urgente prima della trattazione della domanda incidentale di sospensione” accoglie “l’istanza indicata in premessa e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla celebrazione della camera di consiglio”, consentendo così al ricorrente di partecipare alla prova preselettiva dalla quale era stato illegittimamente escluso.

T.A.R. Lazio, Sez. I bis, decreto 19 maggio 2015