TRIBUNALE DI MESSINA: L’ESPROPRIATO NON PUO’ RIVOLGERE LA PROPRIA PRETESA ALL’ASSEGNATARIO DELL’ALLOGGIO COSTRUITO SUL SUO TERRENO

magistratura
Categories: News

Pochi giorni fa il Tribunale di Messina si è finalmente espresso in merito ad una controversia di durata quasi decennale che vedeva come parti il Comune di Messina nella qualità di espropriatore, le Cooperative assegnatarie del terreno come delegate all’esproprio, i proprietari degli alloggi assegnati dalle cooperative ed, infine, i legittimi proprietari del terreno espropriato.

Una questione di fatto, dunque, assai comune per gli acquirenti (centinaia di migliaia in Italia) di edilizia economica e popolare che, dopo l’assegnazione degli alloggi, vengono spesso investiti di ingenti richieste da parte dei terzi coinvolti a vario titolo nella costruzione degli immobili. Ebbene la domanda di tanti acquirenti è: possono costoro rivolgersi direttamente ai proprietari degli immobili certamente più solvibili rispetto a fantomatiche Cooperative o Consorzi?

La sentenza del Tribunale di Messina dà una risposta chiara e convincente. Ma vediamo, prima, gli esatti termini della questione.

Un primo procedimento giudiziale si avviava nel 1996 quando i legittimi proprietari dei terreni, dopo aver subito l’espropriazione, agivano avverso le cooperative assegnatarie e delegate all’esproprio dal Comune, per vedersi riconoscere il risarcimento del danno a causa dell’illegittima occupazione del loro terreno.

La giustizia dava loro ragione assegnandogli congrui risarcimenti da eseguire, appunto, nei confronti delle Cooperative.

Gli espropriati, tuttavia, dopo aver compreso che le Cooperative condannate erano, sostanzialmente, insolvibili, pensano di rivolgere la pretesa direttamente nei confronti degli assegnatari cui, frattanto, le Cooperative avevano ceduto gli alloggi.

Il Tribunale di Messina, ritenendo in sede di procedimento monitorio fondata tale tesi, emetteva decreto ingiuntivo condannando gli assegnatari al pagamento immediato e diretto nei confronti degli espropriati. Secondo il Tribunale, legittimamente i proprietari muniti di titolo esecutivo possono agire direttamente avverso gli assegnatari degli alloggi in quanto debitori in solido anche in forza dell’assunzione dell’obbligo degli stessi di pagare le somme dovute dalla Cooperativa per la costruzione degli alloggi inserito negli atti pubblici di acquisto.

Gli assegnatari, al contempo, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo deducendo innanzitutto la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo poiché non solo i diritti in capo ai ricorrenti erano ampiamente prescritti basandosi la pronuncia del Tribunale su una responsabilità di tipo risarcitorio e dunque soggetta a termini prescrizionali ma anche, e soprattutto, perché basata su un istituto normativo che non si confaceva al caso de quo. Gli assegnatari, difatti, secondo quanto riportava il decreto ingiuntivo, venivano obbligati a pagare sulla base del disposto ex art. 1273 c.c., ovvero per l’ipotesi di accollo esterno. Ancora, a loro difesa gli opponenti adducevano il principio normativo allora vigente, relativo al regime patrimoniale delle società cooperative a responsabilità limitata che, ex art. 2541 c.c., escludeva seccamente la responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte dalla società.

All’esito di un complesso contenzioso durato quasi 8 anni, il Tribunale di Messina, con storica sentenza, ha annullato in toto il decreto ingiuntivo dichiarando vittoriosi i proprietari degli alloggi, mettendo al contempo un punto definitivo al triste capitolo (la costruzione del “mostro” di cemento denominato Casa Nostra su cui la Procura ha fondato importanti processi di Mafia ritenendo che proprio Cosa Nostra avesse avuto un ruolo decisivo su tali costruzioni) che interessò la città di Messina a fine anni ’80.

La vicenda del consorzio di cooperative ‘La Casa Nostra’, si legge in un ormai datato resoconto parlamentare, “rappresenta un gigantesco scandalo che da oltre venticinque anni è un esempio clamoroso del profondo inquinamento della vita sociale della città di Messina e dell’intera Sicilia, da parte di un sistema politico-affaristico organicamente collegato con le organizzazioni mafiose. Dal 1976, anno in cui si costituisce il consorzio di 9 cooperative per la costruzione di centinaia di alloggi in località “Ritiro Tre Monti”, si assistette ad una delle pagine di storia più tristi della città. “I lavori per la costruzione degli alloggi vengono realizzati dall’impresa Sicis spa di Bagheria, società direttamente riconducibile ai vertici mafiosi ed i cui beni sono stati nel 1999 posti sotto sequestro”. La Sicis s.p.a., secondo quanto si apprende dalla relazione della commissione nazionale antimafia del 2006, era direttamente legata al boss “Michelangelo Alfano, il quale, sin dal momento del suo arrivo a Messina, riesce a condizionare gli appalti immobiliari privati attraverso l’imposizione della società sicis stessa (riconducibile ai Bruno di Bagheria e titolare di quote della Thermoplastic, società invece riconducibile direttamente ad alfano e che dalla Sicis riceveva cospicue commesse)”. Tra le più rilevanti operazioni immobiliari di questi personaggi in città vi è proprio l’intervento nel mega complesso “La Casa Nostra”, nel quale “confluirebbero, secondo le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, addirittura i fondi del gotha di cosa nostra (tanto da rendere sospetta l’assonanza tra cosa nostra e casa nostra!), ossia Mariano Agate, Totò Riina, Leoluca Bagarella, Leonardo Greco”.

La pronuncia si è basata sulla netta distinzione, sino ad ora controversa, della figura giuridica dell’accollo, distinto tra accollo esterno ed interno. Il confine tra le due figure non è mai stato nettamente individuato dalla normativa codicistica, la quale si limita a prevedere e regolare il solo accollo esterno tralasciando il secondo.

Secondo il Tribunale “l’art. 1273 c.c., colmando una lacuna risalente al diritto romano, disciplina unicamente la figura del c.d. accollo esterno, definendolo come il contratto con il quale il debitore ed un terzo convengono che questi assuma il debito del primo. Qualora il creditore aderisca all’accollo, la stipulazione diventa irrevocabile nei suoi confronti. Secondo la tesi prevalente in dottrina, seguita anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, l’accollo esterno ricalca sul piano strutturale lo schema del contratto a favore di terzo. […] Secondo la giurisprudenza di legittimità la figura dell’accollo interno ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l’originaria obbligazione, sicché assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o ,apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate dal debitore che ha adempiuto. L’accollo interno non muta la posizione del creditore verso il quale rimane obbligato il solo debitore originario”.

Né ha rilievo il fatto che gli assegnatari, per ottenere l’alloggio, si erano obbligati con la Cooperativa a pagare anche le spese di esproprio di cui ai contenziosi in corso giacchè, “contrariamente a quanto sostenuto dagli opposti, l’adesione del creditore all’accollo non consente la trasformazione dell’accollo interno in accollo esterno, avendo come unica funzione, sempre che ne venga accertata l’efficacia ultra partes, quella di rendere irrevocabile la stipulazione in favore del terzo”.

Con questa storica sentenza ancora una volta l’Avvocato Delia, consegue una vittoria nell’ambito dei diritti dei soci delle Cooperative edilizie e, così, commenta: “Oggi siamo di fronte ad una pronuncia storica che permette a migliaia di cittadini coinvolti in incauti acquisti di alloggi di edilizia economica e popolare che hanno coinvolto Cooperative per lo più fallite o in liquidazione e che hanno incassato e sperperato migliaia di euro di essere più sereni rispetto alla loro proprietà di fronte a terzi creditori delle Cooperative stesse”.

Trib. Di Messina, Sez. civile, 24 maggio 2017, 1442