AVVISO SULLA DOMANDA PER LE GAE CHE DOVEVA ESSERE SPEDITA ENTRO L’8 LUGLIO 2017

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Come noto entro l’8 luglio 2017 andava spedita una domanda per l’accesso nelle GAE, il cui modello è presente nel nostro sito e che, rimettiamo in calce alla presente.

In linea di massima, tutti i nuovi ricorrenti avrebbero dovuto inoltrare la domanda entro l’8 luglio.

Riteniamo che, fosse opportuno inoltrare tale domanda per fini processuali, ma come spiegheremo, si ritiene che si possa provare a procedere anche senza il detto inoltro.

Pertanto, tutti i nuovi ricorrenti, o coloro che non hanno inoltrato la domanda e devono ancora ricorrere, potranno agire con noi, aderendo alle seguenti azioni.

Nonostante siano decorsi i termini, consigliamo di inoltrare la domanda allegata, via pec e/o a mezzo raccomandata a/r con avviso di spedizione e ricevuta di consegna, al MIUR e all’USP.

Gli indirizzi potranno essere da Voi reperiti facilmente online e comunque, per il Ministero, la sede ove spedire la missiva è Viale Trastevere n. 76/a, 00153 – Roma, mentre gli indirizzi di posta certificata sono i seguenti: uffgabinetto@postacert.istruzione.it;  dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it.

Ribadiamo che nonostante la domanda sia tardiva, riteniamo di consigliarVi comunque di spedirla il prima possibile, di conservare la ricevuta di spedizione e di ritorno delle pec e/o della raccomandata ed infine, di non rimetterle al nostro studio, bensì di trattenerle gelosamente in copia (gli originali, ovviamente, dovranno essere spediti).

La domanda, difatti, dovrebbe servire soltanto in una fase successiva, ossia quando e se, in caso di accoglimento, gli Uffici richiedessero la stessa ai fini dell’inserimento, del conteggio dei titoli e del servizio.

Ad onor del vero, nella nostra pregressa esperienza, vi sono stati alcuni Uffici che non hanno richiesto la stessa e che l’hanno fatta presentare immediatamente dopo il provvedimento di accoglimento; ma vi sono anche degli Uffici che, invece, l’hanno richiesta.

Per parte della giurisprudenza, la domanda può essere condizione di procedibilità del giudizio, tuttavia, nell’ultima “tornata” di ammissione nelle GAE, non vi sono stati provvedimenti che facessero riferimento alla domanda come condizione di procedibilità dell’azione. Dunque, in assenza di specificazioni nel provvedimento, le resistenze degli Uffici, sono state superate per il tramite di un’azione di ottemperanza che comunque con l’inoltro della domanda nei modi di legge, si vuole evitare, anche per accorciare i termini.

Riteniamo opportuno, dunque, procedere nelle azioni, anche per i nuovi ricorrenti che non hanno spedito la domanda entro l’8 luglio e che sono invitati ad inoltrarla al più presto.