Scienze della formazione primaria: è svolta sul riconoscimento del titolo. Il Tribunale ammette in GAE con sentenza di merito a pieno titolo.

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Il Tribunale del Lavoro di Prato, con sentenza di merito di primo grado, ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e ordinato al MIUR di ammettere in GAE i ricorrenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione primaria.

Si tratta della prima sentenza di merito sul tema degli insegnanti in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria conseguita dopo il 30 giugno 2011 e iscritti a partire dal 2007/2008 a tale corso di laurea.

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha adottato dei provvedimenti cautelari con i quali ha disposto l’ammissione in G.A.E. di altri ricorrenti pur nelle more della richiesta al MIUR di una relazione da depositare entro il 20 luglio 2017. In ragione di tale provvedimento ha successivamente emesso un altro provvedimento monocratico. In quel caso, dunque, si tratta di un ammissione temporanea in attesa della prossima udienza che si terrà da qui a qualche giorno.

In questo caso, invece, il Tribunale del Lavoro si è espresso già con sentenza definitiva di merito di primo grado, dopo un processo lungo due anni e dopo aver già letto le deduzioni del MIUR, argomentando circa le ragioni del proprio convincimento in accoglimento delle tesi degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti con particolare riferimento alla vera ratio normativa che regola la posizione dei laureati in SFP.

Secondo il Tribunale “la lettera del suddetto art. 14, comma 2-ter, D.L. n. 216 del 2011 convertito in L. n. 14 del 2012, sia chiara nel consentire l’inserimento nella fascia aggiuntiva a chi abbia frequentato il corso di laurea in scienza della formazione primaria “negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011”, purché effettivamente in possesso del titolo abilitante; così che ai fini dell’accesso alla graduatoria deve dirsi sufficiente che i docenti siano in possesso della laurea abilitante al momento della proposizione della domanda di inserimento, purché abbiano frequentato il corso di studi negli anni sopra specificati;
una tale soluzione ermeneutica si impone in primo luogo sul piano testuale, ma trova conferma in termini di sistema giacché pretendere ai fini dell’accesso alla fascia aggiuntiva della graduatoria il conseguimento del titolo abilitante entro l’anno accademico 2010/2011 implica la generale inapplicabilità della disposizione qui di interesse;
– avendo, infatti, il corso di studi in scienza della formazione primaria durata legale di quattro anni, e già consentita (dall’art. 5-bis del D.L. n. 137/2008) la deroga al divieto di nuovi accessi in graduatoria per chi si fosse iscritto a quel corso di laurea nell’anno accademico 2007/2008, nessuno studente immatricolatosi negli anni successivi avrebbe potuto conseguire il titolo abilitante entro l’anno accademico 2010/2011, così che la disposizione de qua sarebbe priva di qualunque contenuto precettivo;
– ne discende, quindi, che la disciplina regolamentare si palesa in contrasto con la legge alla quale dovrebbe dare attuazione, in quanto, come si è visto, il D.M. 53/2012 subordina l’inserimento dei docenti nella fascia aggiuntiva, non semplicemente alla frequenza dei corsi in scienza della formazione negli anni di cui si è detto, ma all’effettivo conseguimento del titolo abilitante entro il 2011;
– le disposizioni della fonte secondaria devono essere, pertanto, disapplicate e, in accoglimento del ricorso, va affermato il diritto della ricorrente (in possesso della laurea dal 21.6.2013, v. doc. 8 fasc. ric.) all’accesso alle graduatorie di suo intesse (classi di concorso “EEEE” primaria posto comune, “EEEH” primaria elenco sostegno, v. domanda amministrativa del 30.6.2015 sub doc. 9 fasc. ric.) a decorrere dal 1.9.2015 (data di pubblicazione delle graduatorie medesime), e, per l’effetto, in prima fascia delle GI per le corrispondenti classi di concorso, ella essendosi immatricolata successivamente all’anno accademico 2007/2008 e conseguito la laurea abilitante alla data della domanda amministrativa”.

Si tratta, commentano gli Avvocati Delia e Bonetti, “di una decisione di merito storica che, in quanto basata su una logica interpretativa rigorosa, offre importanti spunti di riflessione che, stante l’importantissimo prossimo appuntamento del 20 luglio innanzi al Consiglio di Stato, potranno risultare decisivi nell’ambito della storica battaglia al fianco dei laureati in Scienze della formazione primaria per il loro diritto ad ottenere le GAE”.

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