Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, ha definitivamente annullato il bando di concorso scuola del 2016 per le classi di concorso primaria e infanzia nella parte in cui negava la partecipazione ai candidati in possesso del diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico.
I giudici di Palazzo Spada, in particolare, hanno ritenuto fondate le tesi sostenute dagli Avv.ti Bonetti e Delia, secondo cui, innanzi ad un primo annullamento della clausola del bando, tutto ciò che segue è automaticamente caducato. L’effetto di tale decisione, dunque, non sarà limitato ai soli ricorrenti di questo giudizio ma si estenderà, espressamente, erga omnes, nei confronti di tutti i candidati al concorso in possesso di tale titolo. Secondo il Consiglio di Stato, difatti, “risulta dunque stabilita in modo definitivo, incontestabile e con valore di giudicato, la non operatività della suddetta limitazione, invocata dal MIUR, nei riguardi dell’appellante”, ragion per cui risulta ormai acclarato che “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi sperimentali di scuola magistrale, comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare“.
Tale decisione, commentano gli Avvocati Delia e Bonetti, oltre ad essere di evidente importanza con riguardo al valore abilitante dei titoli sperimentali di scuola magistrale, “mira ad aprire un nuovo fronte sulla battaglia a favore dei 55.000 diplomati magistrale esclusi dalle G.A.E. all’esito della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del dicembre 2017”.” Se, continuano i legali, “la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ritiene che la portata erga omnes con effetto di giudicato abbia tali effetti per il bando di concorso (sentenze 3374, 3375 e 3376 del 4 giugno 2018) e, qualche giorno fa, ha ribadito tale concetto con riguardo agli stessi Decreti Ministeriali di aggiornamento delle G.A.E. (sentenza n. 3198/18) a favore dei cosiddetti depennati, non c’è davvero ragione per non applicare la medesima teoria agli annullamenti dei medesimi Decreti in favore dei diplomati magistrale su cui, al contrario, l’Adunanza Plenaria ha chiuso”.
Si è aperto, dunque, un nuovo conflitto che, se maturerà ulteriormente, potrà riportare la questione nuovamente in Plenaria.
“I Decreti di aggiornamento delle G.A.E.”, difatti, chiudono i legali di ADIDA, “non possono essere annullati con effetti generali per alcune categorie di insegnanti e non per altre”.