MEDICINA GENERALE E DECRETO CALABRIA: BONETTI & DELIA VINCONO AL CONSIGLIO DI STATO SUI REQUISITI DI ACCESSO.

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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Avv. Santi Delia founder di Bonetti & Delia e ordinato l’ammissione con riserva dei ricorrenti al corso per il triennio 2018-2021.

Il Decreto Calabria, con il quale, come è noto, si apre un nuovo canale alla formazione non retribuita per medicina generale sotto la spinta delle nostre azioni giudiziali, ha incontrato la prima importante interpretazione da parte del Consiglio di Stato.

Messo di fronte alla drammatica carenza di medici di medicina generale (non tanto e non solo “di famiglia”, quanto e soprattutto poi assunti nei servizi di emergenza del 118) che si registra inesorabilmente nel nostro Paese, ormai da qualche tempo, il Legislatore per il tramite del succitato Decreto, ha cancellato con un colpo di spugna, l’obbligo di ottenere una borsa di formazione, con ciò consentendo ai medici risultati idonei ai concorsi di ammissione, pur se non decretati vincitori, di accedere in sovrannumero ai corsi triennali di formazione specifica, seppure a determinare condizioni.

Tra queste ultime, figura l’aver cumulato “24 mesi di esperienze lavorative, anche non continuative, nell’ambito della Medicina Generale”. La pronuncia del Consiglio di Stato si concentra sul servizio utile per integrare tale requisito affermando che oltre agli incarichi di guardia medica di continuità assistenziale possono essere ritenuti validi anche quelli equipollenti.

“Basarsi sulla tipologia contrattuale dell’incarico senza andare a vagliare l’effettiva portata dell’attività posta in essere dal singolo medico, non appare funzionale a quella che è la ratio sottesa alla graduatoria riservata, quest’ultima infatti deve servire a consentire l’inserimento di soggetti che hanno maturato anche sul campo l’esperienza tipica di chi poi andrà a svolgere le attività sanitarie riconducibili alla Medicina Generale”, sostiene l’Avvocato Delia, che, in tal senso aveva denunciato l’illegittima interpretazione formalistica della Regione. I servizi comunque prestati nell’ambito del SSN, ove ritenuti analoghi a quelli di continuità assistenziale previsti nella contrattazione collettiva, sono utili al computo biennale.

Ciò che conta, al di là del singolo risultato, è che “la pronuncia che oggi ci occupa, nella misura in cui ha riconosciuto sussistente l’esigenza cautelare e ha accolto le censure mosse dal nostro studio”, conclude l’ Avv. Santi Delia, “ordinando conseguentemente l’ammissione con riserva al succitato corso di formazione”, rimarca l’iter – logico da noi seguito e conduce di fatto all’introduzione di “un vero e proprio correttivo basato sulla natura sostanziale dell’attività di servizio prestata”, correttivo “necessario”, aggiunge l’Avv. Santi Delia, “ad evitare di incorrere in facili discriminazioni che si realizzano in tutti casi in cui la P. A, commini delle esclusioni basate sulla natura giuridica pubblica o privata del soggetto nei cui confronti tale servizio è stato prestato”, anche (si badi!), di fronte a strutture accreditate.