Il Consiglio di Stato, con provvedimento del 31 marzo 2021, accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, di Bonetti e Delia studio legale, ha commissariato il Ministero dell’Università imponendo di attribuire ai ricorrenti “le borse non intonse”. Tali contratti, secondo il Consiglio di Stato, “non possono restare a priori inutilizzate, se il loro uso può servire comunque ad un’ulteriore specializzazione, perché l’ordinamento non vieta specificamente né di assegnare borse non “intonse”, ne l’inutilizzabilità di quelle parzialmente ottenute (cfr., da ultimo, ord. nn. 626 e 602 del 2021)”.
Il Consiglio di Stato ha tenuto a ribadire al Ministero come le proprie considerazioni circa il fatto che i contratti già parzialmente fruiti non possano legittimamente essere redistribuiti per l’a.a. 2018/2019, perché la redistribuzione delle borse già intaccate non consentirebbe di finanziare integralmente l’intero percorso formativo di un potenziale assegnatario”, non sono “condivise dalla Sezione. Al riguardo deve osservarsi che questa conclusione, pur espressa per formale rispetto di regole di contabilità pubblica, contribuisce al deprecabile “imbuto formativo”, e fa sì che, per ciascuno degli anni cui si riferiscono le borse parzialmente fruite, sia immesso nelle professioni un numero di medici specializzati inferiore a quello programmato e necessario per la tutela della salute pubblica, in tal modo disattendendo irrimediabilmente i principi enucleabili dall’art. 32 Cost“.
Ed è appena il caso di richiamare che, seppure a seguito di ordinanze cautelari di questa Sezione, con provvedimenti opportunamente adottati da qualche Università, quale ad es. l’Università di Bologna (come nei casi del tutto analoghi a quello qui in esame, di cui al R.G. N. 3695/2020 e 1106/2020 del Consiglio di Stato, relativi a “Scuole di Specializzazione di area sanitaria, a.a. 2018/2019, esecuzione ottemperanza”), si è disposta “l’apertura della procedura di immatricolazioni presso questo Ateneo ” (così i provvedimenti dell’Università).
Quanto ora rappresentato consente di ritenere ineseguita l’ordinanza di questa Sezione, e necessaria la nomina di commissario ad acta per l’ottemperanza, nella persona del Segretario Generale del Ministero intimato, che provvederà, anche ai fini della ricognizione del numero di borse solo parzialmente fruite e oggetto di possibile riassegnazione, secondo le modalità seguite nei casi analoghi sopra ricordati, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, assicurando il contraddittorio con la parte.
L’Avv. Delia commenta “in ragione degli ennesimi provvedimenti di condanna del Ministero da parte del CDS in questo contenzioso, ci auspichiamo che la P.A. possa provvedere in tempi brevi ed utili ad effettuare la ricognizione necessaria. Diversamente, al fine di fornire la migliore tutela possibile ai nostri ricorrenti che, dunque, oggi potrebbero avere la possibilità di ricoprire un posto presso una scuola di specializzazione, attiveremo tutte le procedure di commissariamento concesse dal CDS e, con gli strumenti che la legge ci offre, obbligheremo il Ministero ad ottemperare all’ordine giudiziale”.