Il Tribunale di Messina, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia a difesa di una Società pubblica, ha statuito l’illegittimità della scelta di attuare procedure di mobilità tra società partecipate facenti parte dello stesso circuito in quanto a socio unico del medesimo ente locale, anche in deroga alle previsioni a suo tempo vigenti.
Secondo il Tribunale, “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147” che regolavano tali procedure di mobilità sino al novembre 2017, non possono essere utilizzate oltre la data di entrata in vigore in del D.M. istitutivo della banca dati ANPAL. La mobilità, inoltre, secondo il Tribunale, è comunque una nuova assunzione e soggiace, dunque, alle regole imposte per l’accesso al pubblico impiego.
Il Tribunale ha, inoltre, affermato che le assunzioni attuate con modalità difformi dalla Legge sono comunque nulle aderendo alla giurisprudenza della Cassazione (tra le altre Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2018 n. 3621) evidenziando che “lo statuto normativo della nullità privatistica poggia sulla natura meramente dichiarativa del suo accertamento, l’imprescrittibilità della relativa azione (art. 1422 c.c.), la legittimazione attiva assoluta e la rilevabilità d’ufficio (art. 1421 c.c.) e tale nullità esclude la possibilità di attribuire rilievo determinante all’eventuale affidamento del ricorrente (in tal senso v. Trib. Messina, sez. lav., coll., 1 agosto 2016, R.G. n. 1502/2016)”.
Trib. Messina, 10 dicembre 2021, GDL Dott.ssa R. Bonanzinga