Reclutamento docenti: non è necessario il possesso dell’abilitazione

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La legge sostituisce l’abilitazione all’insegnamento con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari.

È quanto evidenziato nella pronuncia del 19 febbraio (Giudice G. Bellino) con la quale il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso di un’insegnante patrocinata dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti e ordinato al Ministero dell’Istruzione di inserirla nella prima fascia GPS in virtù del possesso congiunto dei titoli utili all’insegnamento (laurea o diploma) e dei 24 CFU e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Secondo il Tribunale «è ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza».

Appare ragionevole, infatti, ritenere che i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano rivisitati secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e che pertanto «devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT».

In seguito all’accoglimento della tesi difensiva degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti è, dunque, possibile l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze senza essere in possesso dell’abilitazione, conformemente a quanto previsto dal D.lgs n. 58/2017, venendo meno il pregiudizio di una mancata chiamata in ruolo; oltre che l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Il tribunale ha, altresì, dichiarato infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto il caso di specie, consistendo nell’accertamento del diritto soggettivo ad ottenere il corretto inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, dlg 30 marzo 2001, n. 165.