E’ ormai alle porte il nuovo piano degli espropri degli immobili e dei terreni coinvolti dal progetto del Ponte sullo Stretto. Come tutelarsi per ottenere il giusto indennizzo?
A margine della visita in città del Presidente della Società Stretto di Messina ha annunciato, come già fatto nel lontano 2011, la modifica del vecchio protocollo volto a chiarere modi e termini delle procedure di esproprio. “L’obiettivo – ha dichiarato Ciucci – è la mediazione e il confronto fra le parti, per raggiungere accordi consensuali con ciascuno espropriato finalizzati a una tempestiva individuazione del giusto indennizzo in tempi congrui, per trovare altre soluzioni abitative o produttive”.
In tanti, già prima di tali dichiarazioni, ci avete contattato chiedendo consulenza e tutela al fine di ottenere il giusto indennizzo ove, concretamente, le procedure annunciate dovessero andare avanti.
Nel corso di tali colloqui non abbiamo potuto fare a meno di sottolineare che, nell’arco dei precedenti contenziosi seguiti dallo studio in tema di espropriazioni o immissioni in possesso, anche a fronte di accordi raggiunti, l’Amministrazione (o le Società delegate) hanno poi omesso di provvedere al pagamento o ritardato, enormemente, nella corresponsione dell’indennità che avevano accettato.
Altresì frequenti sono stati i casi di indebite detrazioni, rispetto alla somma promessa. Al momento della riscossione, difatti, l’Amministrazione ha decuratato ingenti somme in maniera totalmente inaspettata.
Ci si può tirare indietro innanzi a queste circostanze? Purtoppo no.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 45 del T.U. Espropriazione, difatti, “l’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato”. Ai sensi del comma 5 dell’art. 20, inoltre, ove “il proprietario comunica all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile”.
In tanti, inoltre, ci chiedono se è vera che la nota legenda metropolitana “Se non accettate l’accordo non prenderete mai un euro” .
Non è affatto così. L’art. 26 comma 5 del T.U. prevede che “il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Si tratta solo degli esempi tra i più eclatanti volti a far comprendere che gli auspicati “accordi consensuali” possono nascondere insidie, di natura giuridica, che non vanno sottovalutate e per le quali non possiamo che consigliare, trattandosi del bene più prezioso e a voi caro quale la Vostra causa, di affidarvi a professionisti in grado di tutelarvi.
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