All’esito di un complesso contenzioso durato oltre 15 anni, la Corte d’Appello di Messina, con una storica sentenza, ha dichiarato vittoriosi i proprietari degli alloggi, mettendo al contempo un punto definitivo al triste capitolo (la costruzione del “mostro” di cemento denominato Casa Nostra su cui la Procura ha fondato importanti processi di Mafia ritenendo che proprio Cosa Nostra avesse avuto un ruolo decisivo su tali costruzioni) che interessò la città di Messina a fine anni ’80.
La Corte d’Appello di Messina si è finalmente espressa in merito ad una controversia di durata ultra decennale che vedeva come parti il Comune di Messina nella qualità di espropriatore, le Cooperative assegnatarie del terreno come delegate all’esproprio, i proprietari degli alloggi assegnati dalle cooperative ed, infine, i legittimi proprietari del terreno espropriato.
Una questione di fatto, dunque, assai comune per gli acquirenti (centinaia di migliaia in Italia) di edilizia economica e popolare che, dopo l’assegnazione degli alloggi, vengono spesso investiti di ingenti richieste da parte dei terzi coinvolti a vario titolo nella costruzione degli immobili. Ebbene la domanda di tanti acquirenti è: possono costoro rivolgersi direttamente ai proprietari degli immobili certamente più solvibili rispetto a fantomatiche Cooperative o Consorzi?
La sentenza della Corte d’Appello di Messina, che amplia le motivazioni di qualche anno fa del Tribunale, dà una risposta chiara e convincente. Ma vediamo, prima, gli esatti termini della questione.
Un primo procedimento giudiziale si avviava nel 1996 quando i legittimi proprietari dei terreni, dopo aver subito l’espropriazione, agivano avverso le cooperative assegnatarie e delegate all’esproprio dal Comune, per vedersi riconoscere il risarcimento del danno a causa dell’illegittima occupazione del loro terreno.
La giustizia dava loro ragione assegnandogli congrui risarcimenti da eseguire, appunto, dapprima nei confronti della Cooperativa capofila e po nei confronti delle singole Cooperative che avevano curato i singoli espropri.
Gli espropriati, tuttavia, dopo aver compreso che le Cooperative condannate erano, sostanzialmente, insolvibili, pensano di rivolgere la pretesa direttamente nei confronti degli assegnatari cui, frattanto, le Cooperative avevano ceduto gli alloggi.
Il Tribunale di Messina, ritenendo in sede di procedimento monitorio fondata tale tesi, emetteva decreto ingiuntivo condannando gli assegnatari al pagamento immediato e diretto nei confronti degli espropriati. Secondo il Tribunale, legittimamente i proprietari muniti di titolo esecutivo possono agire direttamente avverso gli assegnatari degli alloggi in quanto debitori in solido anche in forza dell’assunzione dell’obbligo degli stessi di pagare le somme dovute dalla Cooperativa per la costruzione degli alloggi inserito negli atti pubblici di acquisto.
Gli assegnatari, al contempo, proponevano opposizione deducendo che nei loro confronti non poteva agirsi dopo il lungo tempo trascorso ed il diritto, nei loro confronti, era prescritto. Anche se le singole Cooperative, commettendo un grave errore processuale, a suo tempo non avevano sollevato tale eccezione era ora possibile procedervi essendo coinvolti i singoli acquirenti (ex soci). Inoltre spiegavano che l’azione degli espropriati era ritenuti responsabili in forza di un accollo esterno. Il Tribunale tra il 2017 e il 2020 dava ragione agli assegnatari degli alloggi valorizzando proprio la tesi dell’accollo interno.
La Corte d’Appello ha non solo valorizzato la tesi dell’accollo meramente interno ma ha confermato la tesi dell’Avvocato Santi Delia secondo cui la “condanna del Consorzio La Casa Nostra non poteva essere estesa nei confronti delle altre cooperative facenti parte del consorzio ostando il disposto dell’articolo 1306 c.c. a mente del quale la sentenza pronunziata tra il creditori e uno dei debitori solidali, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Il successivo giudizio contro le singole cooperative si palesa tardivo per intervenuta prescrizione dei diritti degli espropriati nei confronti delle singole cooperative. Sebbene la Cooperativa non abbia eccepito la prescrizione del diritto, tale eccezione è stata fatta valere dagli opponenti, aventi causa della cooperativa nel presente giudizio. L’eccezione pertanto correttamente sollevata è fondata“.
La vicenda del consorzio di cooperative ‘La Casa Nostra’, si legge in un ormai datato resoconto parlamentare, “rappresenta un gigantesco scandalo che da oltre venticinque anni è un esempio clamoroso del profondo inquinamento della vita sociale della città di Messina e dell’intera Sicilia, da parte di un sistema politico-affaristico organicamente collegato con le organizzazioni mafiose. Dal 1976, anno in cui si costituisce il consorzio di 9 cooperative per la costruzione di centinaia di alloggi in località “Ritiro Tre Monti”, si assistette ad una delle pagine di storia più tristi della città. “I lavori per la costruzione degli alloggi vengono realizzati dall’impresa Sicis spa di Bagheria, società direttamente riconducibile ai vertici mafiosi ed i cui beni sono stati nel 1999 posti sotto sequestro”. La Sicis s.p.a., secondo quanto si apprende dalla relazione della commissione nazionale antimafia del 2006, era direttamente legata al boss “Michelangelo Alfano, il quale, sin dal momento del suo arrivo a Messina, riesce a condizionare gli appalti immobiliari privati attraverso l’imposizione della società sicis stessa (riconducibile ai Bruno di Bagheria e titolare di quote della Thermoplastic, società invece riconducibile direttamente ad alfano e che dalla Sicis riceveva cospicue commesse)”. Tra le più rilevanti operazioni immobiliari di questi personaggi in città vi è proprio l’intervento nel mega complesso “La Casa Nostra”, nel quale “confluirebbero, secondo le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, addirittura i fondi del gotha di cosa nostra (tanto da rendere sospetta l’assonanza tra cosa nostra e casa nostra!), ossia Mariano Agate, Totò Riina, Leoluca Bagarella, Leonardo Greco”.
Con questa storica sentenza ancora una volta l’Avvocato Delia, consegue una vittoria nell’ambito dei diritti dei soci delle Cooperative edilizie e, così, commenta: “Oggi siamo di fronte ad una pronuncia storica che permette a migliaia di cittadini coinvolti in incauti acquisti di alloggi di edilizia economica e popolare che hanno coinvolto Cooperative per lo più fallite o in liquidazione e che hanno incassato e sperperato migliaia di euro di essere più sereni rispetto alla loro proprietà di fronte a terzi creditori delle Cooperative stesse”.
Corte d’Appello di Messina, Sez. civile, 13 maggio 2024
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