Roma, 24 ottobre 2025. Una nuova vittoria per l’Avvocato Santi Delia name founder dello Studio Legale Bonetti & Delia al Tar Lazio che, accogliendo in toto le tesi dei difensori riconosce il diritto del ricorrente alla nuova valutazione dei titoli inseriti al fine di ottenere l’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Con il ricorso si impugnava il giudizio negativo reso dalla Commissione che a seguito della interpretazione restrittiva dei criteri di valutazione, aveva ritenuto di non validare alcuni dei titoli dandone una valutazione negativa.
Secondo il T.A.R., a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, ove si tratti di valutare titoli scientifici, non è corretto imporre riferimento a fattori temporali di ottenimento degli stessi giacchè, al contrario, “alle esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale, senza alcun limite temporale espresso, né specifiche soglie minime di durata o tipologia contrattuale”.
Si tratta, all’evidenza, di principio di certa rilevanza per l’intera materia dell’abilitazione scientifica nazionale essendo assai frequente che le Commissione si trincerino dietro tali formule temporali.
Anche con riguardo ai periodi di insegnamento all’estero la sentenza del T.A.R. Lazio è particolarmente innovativa. La nozione di “fellowship presso istituti esteri o sovranazionali”, difatti, secondo i Giudici di Via Flaminia, deve essere interpretata in chiave sostanziale, valorizzando la partecipazione effettiva a programmi o reti internazionali di ricerca o formazione indipendentemente dal luogo e dai tempi in cui si sono svolte le attività. Nonostante parte dell’attività fosse stata svolta in Italia, dunque, la partecipazione dell’Ateneo in Italia ad un “progetto ha coinvolto numerosi Atenei europei” risulta decisiva nel ritenere fondato il vizio dedotto.
La sentenza, infine, riesce a superare un ulteriore ostacolo che caratterizza il contenzioso sull’abilitazione scientifica nazionale giacchè talvolta le Commissioni, anche a fronte dei titoli ritenuti insufficienti, motivano la bocciatura esaminando le pubblicazioni con correlativo giudizio negativo.
Il T.A.R., in tal senso, accogliendo la tesi di Bonetti & Delia, ha chiarito che “la disamina delle pubblicazioni dovrà essere interamente rinnovata, essendo stata chiaramente assorbita nel caso in esame dall’avvenuto diniego di riconoscimento per effetto del mancato riconoscimento di almeno tre titoli e dovrà avvenire con motivazione esaustiva e puntuale, secondo i consueti criteri di pertinenza ed esaustività che caratterizzano la procedura”.
La valutazione negativa sui titoli, difatti, ha posto la Commissione in una posizione di chiara predisposizione negativa sulla valutazione delle pubblicazioni inficiandone l’obiettività.





