All’attenzione del Tribunale è stato sottoposto il caso di un docente che aveva presentato istanza formale di congedo straordinario cui la P.A., nonostante le continue richieste di integrazione documentale, non concludeva il procedimento né con un diniego né con la concessione.
Il Legislatore, come è noto, proprio al fine di tutelare l’esigenza immediata del beneficio, ha imposto, con il comma 5 dell’art. 42 D.L. n. 151/2001, un termine ridotto a trenta giorni per la sua conclusione.
L’ordinanza del Tribunale si presta a una lettura interessante del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli obblighi procedimentali in materia di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 evidenziando come, anche innanzi al Giudice ordinario ove non esiste un rito del silenzio come vi è nel processo amministrativo, l’omissione sia illegittima, poiché la PA, pur obbligata a pronunciarsi sull’istanza.
Il Tribunale, dunque, come accaduto, può valutare anche la fondatezza dell’istanza in sostituzione dell’Amministrazione decretando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione nonostante, dopo il ricorso, possa sopravvenire il provvedimento atteso.
“L’individuazione della parte soccombente”, ha rammentato il Tribunale, “sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (v. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord. del 11/08/2022, n. 24714; allude a: “una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, Cass. civ., Sez. II, Sent. del 29/11/2016, n. 24234). Nel caso di specie, la copiosa documentazione medica sulle condizioni di salute del *** avrebbe determinato, con ragionevole probabilità, un accoglimento della domanda cautelare, non essendovi elementi in contrario allo scorrimento (v. art. 42 d.l. n. 151/2001)”.
Accogliendo la tesi difensiva dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, il Tribunale ha ritenuto che la mancata conclusione del procedimento ha creato, infatti, una situazione di pregiudizio concreto e attuale, che ha integrato i presupposti per la tutela cautelare.