Accompagnatori turistici: vittoria al C.G.A. La Regione Sicilia condannata alle spese.

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L’Assessorato regionale al turismo aveva dichiarato che tutti i titoli rilasciati all’esito dei corsi professionali dallo stesso finanziati non sarebbero titoli professionali idonei al rilascio del patentino.

Numerosi aspiranti accompagnatori, tuttavia, non ci stanno e agiscono innanzi al T.A.R. affidandosi agli Studi degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

Il T.A.R. Palermo con la sentenza 1284/2015 ha riconosciuto il diritto di chi è in possesso di un titolo professionale, rilasciato a fronte di un corso finanziato dalla regione, ad essere iscritto all’albo degli accompagnatori turistici.

Non c’è stato spazio per dubbi o perplessità. Il dispositivo parla chiaro: “la regula iuris contenuta nell’art. 4 cit. è particolarmente ampia e che pertanto i corsi di formazione professionale finanziati dalla stessa Regione siciliana ex L.r. n. 24/1976, non possono – anche per ragioni di palese coerenza del sistema normativo ed amministrativo regionale – non ritenersi validi anche ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale degli accompagnatori turistici”.

L’Assessorato regionale, tuttavia, ha appellato la sentenza e, con provvedimento del 5 febbraio 2016, il C.G.A. lo ha respinto condannandolo, nuovamente, alle spese di giudizio.

Oggi quindi, la professione comincia ad avere una disciplina più cristallina e gli operatori di un settore importate come quello del turismo, possono far fruttare quanto era stato loro ingiustamente negato.

Se anche Tu hai un titolo rilasciato dalla Regione e vuoi ottenere l’iscrizione all’albo scrivi a santi.delia@avvocatosantidelia.it o contatta lo studio di Messina ai numeri 0906412910 – 0906406782 ed esponi il Tuo caso al nostro esperto