Ritardo dei voli aerei.

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Corte di Giustizia Europea. Svolta epocale della C.G.E.: passeggeri aerei rimborsati anche in caso di ritardo del volo. A differenza di quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 261/04 secondo cui  i passeggeri aerei avevano diritto ad un risarcimento monetario soltanto in caso di cancellazione del volo o di negato imbarco, la C.G.E. riconosce la compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo superiore alle 3 ore  (C.G.E. Sez. IV, 19 novembre 2009).

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