Elezioni V Circoscrizione di Messina: il TAR Catania respinge il ricorso e conferma il riparto dei seggi.

Con la sentenza pubblicata il 26 ottobre 2026, il Giudice amministrativo  ha confermato la piena legittimità delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale e dell’atto di proclamazione degli eletti dell’8 giugno 2026. Esclusa ogni distorsione nel calcolo dei quozienti tramite il metodo del “doppio d’Hondt” e ribadito il divieto di censure meramente esplorative sui verbali sezionali.

La sentenza offre una chiara ricognizione delle regole che governano il procedimento elettorale circoscrizionale in Sicilia (disciplinato dagli artt. 4 e 4-ter della L.R. n. 35/1997) e dei limiti del sindacato giurisdizionale in materia elettorale.

La piena legittimità del metodo del “doppio d’Hondt” nei Consigli circoscrizionali

Il ricorrente sosteneva che l’assegnazione dei 9 seggi consiliari avrebbe dovuto avvenire sulla base di un’unica graduatoria decrescente dei quozienti delle singole liste, senza procedere alla preventiva aggregazione dei voti per gruppi di liste collegate ai candidati Presidenti.

Aderendo alle difese dell’Avvocato Santi Delia, il TAR ha invece ribadito che il rinvio operato dall’art. 4-ter ai commi 4 e 5 dell’art. 4 della L.R. n. 35/1997 impone, anche per i Consigli circoscrizionali, l’applicazione del cosiddetto “doppio d’Hondt”:

in una prima fase, si determinano le cifre elettorali dei gruppi di liste collegate ai candidati Presidenti e si ripartiscono i seggi complessivi tra le coalizioni (nel caso di specie, secondo la proporzione 4-4-1);

in una seconda fase, si procede alla distribuzione “interna” dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le singole liste che ne fanno parte.

“La lettera della norma non sembra, dunque, equivocabile e stabilisce, anche a livello della circoscrizione, l’attribuzione dei seggi mediante il metodo del “doppo D’Hondt”, secondo cui, in una prima fase, si determina, con il calcolo dei quozienti elettorali, il numero di seggi spettanti a ciascuna colazione e, successivamente, con lo stesso metodo, alla ripartizione alle singole liste collegate, nel limite del numero di seggi come determinato per ciascun gruppo di liste (cfr. C.G.A n. 374/2015)”.

Inoltre il ricorrente aveva ipotizzato una ripartizione dei seggi basata sul numero di voti ottenuti dalle singole liste e, secondo il T.A.R., che valorizzava la posizione dell’Avvocato Santi Delia “la tesi del ricorrente, secondo cui avrebbe dovuto farsi riferimento, per l’assegnazione dei seggi alla graduatoria complessiva dei quozienti delle singole liste, a prescindere dall’individuazione del numero complessivo di seggi spettanti ai diversi gruppi di liste, si pone in palese e frontale contrasto con la lettera della normativa richiamata“.

Particolare rilievo processuale assume, l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocato Santi Delia, con cui venivano lamentate presunte irregolarità documentali e contabili in diciannove sezioni elettorali, chiedendo al Tribunale una verificazione generalizzata del materiale elettorale. Il TAR Catania ha accolto l’eccezione difensiva, rilevando che la censura scontava un evidente deficit di determinatezza e non superava la cosiddetta prova di resistenza.

“Le censure formulate devono, dunque, ritenersi inammissibili, in quanto sfornite di qualsiasi riscontro attendibile, chiamando il giudice ad una verifica delle relative operazioni di scrutinio senza che sia offerto serio e concreto principio di prova, trasformando impropriamente il ruolo del sindacato giurisdizionale, in una mera funzione di ripetizione dello scrutinio elettorale.“