Ricorsi elettorali e confondibilità dei simboli. Il T.A.R. Catania spiega la ratio della norma.

Il T.A.R. Catania, con sentenza del 23 ottobre 2026, ha trattato diversi temi riguardanti il procedimento elettorale. Si tratta di argomenti giuridicamente assai interessanti e privi di specifici precedenti.

1. La legge siciliana e il momento di indizione dei comizi.

Il ricorso contestava la scelta dell’Assessorato di inserire il Comune di Messina nella tornata elettorale di maggio 2026 in ragione delle asserite tardive dimissioni del Sindaco. Un primo ricorso trattato nel mese di aprile/maggio 2026 aveva già sollevato questo tema ma era stato dichiarato inammissibile in quanto il T.A.R. aveva spiegato che gli elettori dovevano far valere l’eventuale vizio all’esito della consultazione elettorale.
Il motivo, dunque, in quanto ora riproposto non era stato trattato nel merito.
Il T.A.R. ha fatto proprie le difese spiegate dal Comune chiarendo che “la disciplina delle elezioni in Sicilia rientra, dunque, tra le prerogative legislative esclusive della Regione, tanto con riguardo al rinnovo degli organi regionali in virtù di quanto statuito dall’art. 3 comma 1° e dall’art. 9 comma 3° dello Statuto Speciale Siciliano, quanto con riguardo al rinnovo degli Enti territoriali minori, rientrando nell’ambito delle questioni afferenti al “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” di cui all’art. 14 lett. o) dello Statuto. Ne consegue che la potestà legislativa – dovendo svolgersi in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica – incontra il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost., e quindi l’impossibilità di contemplare profili di incompatibilità e ineleggibilità diversi da quelli enucleati a livello statale, ma non anche limiti alla disciplina “del procedimento elettorale, che in ambito regionale ben può differenziarsi – come storicamente è sempre avvenuto – senza necessità che siano esplicitate le concrete situazioni locali che giustificano lo scostamento dalla disciplina del procedimento in sede nazionale” (cfr. in termini C.G.A., 30 maggio 2024, n. 390 ove di afferma che “non sussiste alcun obbligo per il legislatore regionale di conformare il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi elettivi degli enti locali in tutti i suoi aspetti procedurali alla correlativa disciplina prevista dalla legge nazionale”). Ciò precisato, va osservato che la norma invocata dai ricorrenti integra una disposizione regolatrice del procedimento elettorale nazionale, priva del “rango” di principio fondamentale della legislazione statale, genericamente allegato dai ricorrenti, che, del resto, a sostegno della tesi difensiva invocano (pagg. 10 e segg. del ricorso) precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla questione oggetto di ricorso poiché vertenti sul diritto di elettorato passivo, nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 131/2025 e n. 36/2026 riguardanti, tuttavia, regioni a statuto ordinario (rispettivamente Puglia e Campania). Esclusa, pertanto, la diretta applicazione della norma nazionale nella Regione Siciliana, va, inoltre, osservato che il rinnovo degli organi per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato (nel caso in esame, le dimissioni del Sindaco) risulta compiutamente disciplinata nell’ambito nella normativa regionale sicché non è nemmeno configurabile il vuoto normativo teorizzato dai ricorrenti”.
2. Il tema firme della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.


Il TAR ha ritenuto infondata la censura principale proposta contro l’ammissione delle liste collegate al candidato Sindaco eletta senza raccolta firme, aderendo alla tesi sostenuta dal Comune secondo cui l’art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992 non pone alcun limite numerico all’esenzione dall’obbligo di sottoscrizione per i partiti o gruppi politici aventi i requisiti di legge.
Il Collegio ha richiamato la precedente decisione sul caso del Comune di Barcellona P.G. valorizzato proprio gli argomenti difensivi del Comune:
• il dato letterale della norma, che non contiene una clausola limitativa del tipo “una sola lista”;
• il fatto che il requisito soggettivo è riferito al partito/gruppo politico, non alla singola lista;
• la compatibilità dell’esenzione con più liste collegate nell’ambito della medesima coalizione;
• la coerenza di tale lettura con la ratio del sistema elettorale siciliano, che favorisce coalizioni articolate con un candidato Sindaco di riferimento (con ciò confermando anche l’indiretta indicazione dell’Assessorato sul caso “Giardini” valorizzato in sede difensiva proprio per evidenziare l’inesistenza di un qualche favor riservato al partito SCN).
Il TAR ha quindi escluso che la presentazione di più liste esentate possa integrare, di per sé, un abuso della deroga, affermando che le Commissioni elettorali hanno legittimamente ammesso l’intera coalizione.
“La disposizione normativa sopra riportata”, conferma il T.A.R. “nel prevedere le esenzioni dall’obbligo di raccolta delle firme per le forze politiche strutturate nell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), non introduce alcuna limitazione numerica, né alcun vincolo di corrispondenza biunivoca (“una forza politica, una sola lista”). Il dato testuale, invece, valorizza espressamente il riferimento alle “liste dei candidati” e non contiene alcun limite numerico espresso all’operatività dell’esenzione (la prospettazione dei ricorrenti richiede, invece, di introdurre in via interpretativa un limite quantitativo che la fonte primaria non contempla). Laddove la legge stabilisce che l’esenzione operi per “i partiti o movimenti politici costituiti in
gruppo parlamentare”, essa individua il requisito soggettivo in capo al soggetto politico promotore, e non alla singola lista. Se il legislatore regionale avesse voluto circoscrivere il beneficio dell’esonero alla presentazione di un’unica lista per ciascun contrassegno d’origine, avrebbe dovuto inserire espressamente una clausola limitativa.
In assenza di tale previsione, l’estensione dell’esonero a tutte le liste (espressione del medesimo movimento o della medesima coalizione promossa dal gruppo parlamentare) costituisce piana applicazione della lettera della legge. La formulazione dell’art. 7, comma 3, della l.r. n. 7/1992 contempla, pertanto, espressamente, la possibilità che il contrassegno tradizionale del partito o del gruppo politico sia affiancato ad altri simboli, consentendo così l’utilizzo di contrassegni compositi nell’ambito delle competizioni elettorali amministrative. Ne deriva, secondo la previsione normativa in parola, che ogni lista che rechi nel proprio contrassegno il simbolo del partito parlamentare (o elementi grafici e formali che ne attestino la paternità politica) non è un soggetto estraneo, ma costituisce una articolazione organizzativa e identitaria del partito esentato.
Di conseguenza, l’esenzione dalle firme inerisce (si estende e riguarda) l’intera proposta elettorale promossa da quella forza politica sul territorio, indipendentemente dal numero di liste in cui essa scelga di strutturarsi. L’interpretazione restrittiva – secondo cui l’art. 7 darebbe diritto a una sola lista – si pone in insanabile contrasto anche con la ratio profonda del sistema elettorale introdotto dalla stessa L.R. n. 7/1992. Il Collegio osserva che, nel sistema elettorale siciliano, la competizione per la carica di Sindaco presuppone e predilige la polarizzazione delle forze attorno a ampie coalizioni per raggiungere la soglia di elezione al primo turno o l’attribuzione del premio di maggioranza.
Costringere un partito radicato e rappresentato all’ARS a presentare una sola lista (esentata), precludendogli la facoltà di articolarsi in più liste collegate (civiche o di scopo) dotate del medesimo esonero, significherebbe, pertanto, comprimere sensibilmente la capacità competitiva della forza politica, costringendola a defatiganti adempimenti burocratici (rectius la raccolta firme per le liste civiche collegate) non previsti per la lista principale.
Non può, quindi, condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo cui la pluralità delle liste presentate con simboli affiancati integrerebbe, di per sé sola, un abuso della deroga. A ben vedere, ciò lederebbe il principio di coerenza dell’ordinamento elettorale: la legge non può prima incentivare la creazione di ampie coalizioni collegate al Sindaco e poi interpretare le norme di semplificazione (rectius le esenzioni) in modo da ostacolare quella stessa frammentazione strategica delle liste.
2.1. La V Sezione del T.A.R., inoltre, ha approfondito il tema della disposizione normativa e della sua interpretazione letterale spiegando che la stessa “si riferisce testualmente, al plurale, alle “liste dei candidati” e non contiene alcun limite numerico, né altra limitazione di corrispondenza biunivoca da cui poter ragionevolmente desumere che – come sostenuto dai ricorrenti – l’esonero possa essere esercitato da ciascun partito o gruppo politico, una sola volta per singola competizione comunale; pertanto, in assenza di alcuna espressa limitazione all’operatività dell’esenzione, l’ammissione alla competizione elettorale della 14
liste prive di sottoscrizioni (espressione della medesima coalizione promossa dal partito “Sud chiama Nord”) costituisce legittima applicazione della norma summenzionata”.
Anche in tal caso aderendo alle tesi di questa difesa, il T.A.R. ha evidenziato che “nemmeno può neppure ipotizzarsi, come sostenuto dai ricorrenti, che – in mancanza di espressa limitazione all’operatività dell’invocata limitazione dell’esonero dall’obbligo di sottoscrizione ad una sola lista – la Commissione elettorale (ed eventualmente il giudice amministrativo) debbano applicare la disposizione nel senso da essi prospettato poiché la sollecitata “interpretazione restrittiva” (ritenuta conforme alla Costituzione) finirebbe, in mancanza di parametri oggettivi fissati dal legislatore (che, anzi, come anticipato si esprime al plurale alle “liste”), per determinare incertezza contravvenendo anche ai requisiti di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti che devono connotare la consultazione elettorale a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo”.
Sul punto, come è noto, avevo svolto ampie deduzioni sull’inammissibilità di una interpretazione che violi il legittimo affidamento ricavato da una lettura oggettiva della norma.
3. Il tema del presentatore delle liste
Parimenti rigettato è il motivo con cui si sosteneva che il singolo presentatore della lista non poteva sottoscriverne più di una in parallelismo con il cittadino elettore. Valorizzando la tesi spiegata con le difese, il T.A.R. ha chiarito che “tutte le censure sono infondate in quanto nessuna norma dell’ordinamento regionale prevede il divieto ipotizzato dai ricorrenti, anzi l’art. 7, comma 3°, cit. dispone che “le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate …” consentendo espressamente che la presentazione (oltre alla sottoscrizione) delle liste sia effettuata dal rappresentate del partito (unico soggetto singolare), o dai soggetti dallo stesso delegati (con l’ulteriore precisazione che anche il delegato può essere un’unica persona fisica). Sebbene ciò sia già sufficiente a manifestare l’infondatezza del motivo va, comunque, osservato che non è nemmeno rinvenibile, un principio generale dell’ordinamento nel senso del divieto di presentazione di più liste da parte di una persona fisica, tenuto anche conto che le disposizioni richiamate dai ricorrenti si riferiscono alla fattispecie della sottoscrizione delle liste da parte dell’elettore (adempimento richiesto a dimostrazione di un radicamento minimo dell’organismo politico nella comunità di riferimento) totalmente diversa dalla presentazione delle liste (già sottoscritte dal numero di elettori richiesti o, come nel caso in esame, esonerate dalla sottoscrizione) da parte da parte del rappresentante del partito o da soggetto delegato, la cui funzione è quella di garantire l’attendibilità della provenienza e del collegamento delle liste”.
4. Il tema della confondibilità dei simboli.
Il TAR, su tali motivi, ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata rinnovazione del consenso dei candidati a seguito delle modifiche ai contrassegni. Il Collegio ha condiviso la linea difensiva secondo cui si trattava di regolarizzazioni formali, non incidenti sugli elementi sostanziali della lista, tali quindi da non imporre una nuova accettazione delle candidature.
Sui simboli, inoltre, ha confermato la mia tesi secondo cui non esiste confondibilità ma rafforzamento dell’appartenenza all’unico partito delle liste a sostegno della coalizione. “Le disposizioni invocate dai ricorrenti (ritenute violate) impongono la ricusazione “dei contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore”. La confondibilità sanzionata con la ricusazione delle liste afferisce, quindi, ad ipotesi diverse da quella in esame nelle quali viene utilizzato un determinato di simbolo da parte di soggetto politico totalmente estraneo proprio al fine di ingenerare confusione nell’elettore. Nel caso in esame, tutte le liste sono collegate al soggetto politico titolare del contrassegno, circostanza questa che elimina ogni concreto rischio di confondibilità. Risulta, in ogni caso, dirimente il dato testuale dell’art. 7, comma 3° della l.r. n. 7/1992 che consente la presentazione di “liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”.
5. La sentenza ha segnato importanti “punti” anche sul piano processuale ed istruttorio essendo rigettate le richieste di acquisizione del “parere secretato”.
Il T.A.R. ha, difatti, confermato che “eventuali ulteriori indicazioni amministrative di segno contrario, asseritamente contenuti in un parere legale non presente agli atti del presente giudizio e riferito da organi di stampa, non assumono rilievo ai fini della decisione, dovendo la legittimità degli atti impugnati essere verificata esclusivamente alla luce della disciplina legislativa applicabile e della sua corretta interpretazione”.

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Gazzetta del Sud