Specializzandi e diritto al pagamento dei compensi maturati: la Cassazione spazza via lo spauracchio della prescrizione

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La Corte di Cassazione, con un articolatissima sentenza, chiarisce quale è la data di inizio del decorso della prescrizione.

Sono salvi tutti coloro i quali avevano inviato una rituale richiesta di pagamento (o iniziato un’azione giudiziale) degli emolumenti per l’attività di specializzazione prestata entro il 27 ottobre 2009 (ma dopo il 27 ottobre 1999).

Gli specializzandi che hanno seguito i corsi tra gli anni 1983-1991, quindi, potranno sperare di ottenere il dovuto ristoro economico negato dallo Stato rispolverando le vecchie note di messa in mora inviate negli anni caldi della contestazione ed agendo oggi in forza dell’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.  Ove, tuttavia, la nota di messa in mora o il giudizio fosse stato introdotto prima dell’inizio del decorso della prescrizione, e quindi prima del 27 ottobre 1999, è alla data di tali manifestazioni che dovrà aversi riguardo “posto che la reazione contro la permanenza della condotta inattuativa rende irrilevante la sua permanenza siccome giustificativa del fatto che la prescrizione non debba decorrere”.

 

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