ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: SALTA IL DIVIETO PER I NON IDONEI ALLA PRIMA TORNATA DI POTERSI PRESENTARE ALLA SECONDA

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Il T.A.R. Lazio (Pres. Daniele, Est. Blanda) con l’ordinanza n. 4517 del 25 settembre 2014 ha chiarito che il divieto previsto dall’art. 16, comma 3, lett. m), del D.P.R. n. 222/11 non si applica a chi non aveva ricevuto formale comunicazione dei giudizi della I tornata.

“Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris posto che il ricorrente ha chiesto di partecipare alla seconda tornata di valutazione prima della formulazione e formale comunicazione dei giudizi della I tornata, per cui non appare applicarsi la preclusione prevista dall’art. 16, comma 3, lett. M) del d.P.R. 222/2011”.

Si tratta, commenta l’Avvocato Santi Delia, di un importante riconoscimento del diritto di tutti i docenti universitari esclusi dalla seconda tornata per tale ragione di poter essere valutati dalla propria commissione senza alcuna preclusione.

Vedi l’ordinanza

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