Precari della scuola: cosa succederà dopo la sentenza della Corte di Giustizia

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La vittoria era nell’aria. Ormai da tempo. Tutti eravamo cauti ma sembrava davvero fatta.

La Corte di Giustizia ha deciso. “La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato“.

1200 nostri giudizi pendenti in 151 Tribunali del Lavoro d’Italia ora dovranno tenere conto di questa sentenza. Alle domande, esposte per tutti i lettori, in sintesi ed in maniera atecnica, se “è corretto che i supplenti della scuola siano confinati a decenni di precariato anche se, di fatto, la Scuola ha bisogno di loro” o ancora se sia “normale ed ammissibile che da 8 anni una GAE è esaurita e si attinge solo dalla 3 fascia e tali precari svolgono le loro mansioni essendo puntualmente licenziati per le vacanze di NATALE, di Pasqua ed estive”, senza riconoscimento di anzianità di servizio ed eventuale risarcimento danni in caso di accertato abuso”?

La C.G.E. ha risposto NO. Non è legittimo e non è conforme alle norme europee.

Il buon esito, dicevamo, sembrava plausibile. Dopo le osservazioni della Commissione e le conclusioni dell’Avvocato generale, favorevoli alle nostre tesi ed ai precari, uno strano aiuto era persino arrivato da controparte. Dallo Stato Italiano e dal Suo Premier.
Con una confessione candida come quella di un bambino di 10 anni prima della Sua prima comunione.
“La prima emergenza riguarda il numero dei docenti che abbiamo nelle scuole. A settembre di ogni anno, con la riapertura delle scuole, ci troviamo con qualche decina di migliaia di insegnanti che mancano all’appello. E quindi con cattedre che vengono assegnate, per tutto l’anno scolastico, a dei supplenti. Anno dopo anno. Attraverso una finzione che continua da anni, dal momento che queste supplenze servono a rimpiazzare parte del contingente complessivo di docenti di cui lo Stato ammette di aver bisogno stabilmente” (pag. 12 del documento ufficiale del Governo sulla “buona Scuola”).
Matteo Renzi aveva deriso la difesa dell’Avvocatura dello Stato e confermato che la Cassazione ha preso, sul punto, una sonora cantonata.
La specialità del sistema scuola non esiste. Era una burla. 
“Anno dopo anno. Attraverso una finzione che continua da anni, dal momento che queste supplenze servono a rimpiazzare parte del contingente complessivo di docenti di cui lo Stato ammette di aver bisogno stabilmente”.
Oggi, di quella confessione, ha preso atto anche la C.G.E.

La battaglia, però, non è finita e si sposta in Tribunale. Nei 151 ove sono pendenti i nostri 1200 giudizi nei quali il singolo giudice dovrà verificare se “possa essere considerato oggettivamente giustificato, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, il ricorso, nel caso di specie, a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili in dette scuole motivato dall’attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali” pur se può già appurarsi che “una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, non risulta prevedere, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola“.

I giudici, per dar vita ad un’interpretazione restrittiva, potrebbero richiedere, ad esempio, la prova del danno subito, costringendo i precari a probatio diaboliche che potrebbero rappresentare un ulteriore beffa.

Non tutto è ancora deciso quindi. La guerra è appena cominciata ma una grande battaglia di civiltà è stata vinta.

C.G.E., 26 novembre 2014

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