Tribunale: nessuna antisindacalità per il Comune che corregge gli esiti della PEO.

Con decreto del 10 ottobre 2026, il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso proposto da C.G.I.L. ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori contro il Comune di Messina, escludendo che l’Amministrazione abbia posto in essere una condotta antisindacale nell’ambito della procedura per le progressioni economiche orizzontali (PEO). Lo stesso Tribunale ha invece dichiarato inammissibile l’intervento della CISL.

La controversia verteva sulla determinazione del Comune con la quale era stata approvata la graduatoria definitiva delle PEO modificando i criteri sulla base dei quali il numero dei beneficiari erano stati individuati in sede di contrattazione.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto fondate le ragioni sostanziali prospettate dal Comune: la contrattazione integrativa non può essere eseguita o interpretata prescindendo dai vincoli inderogabili imposti dalla legge, dalla contrattazione nazionale, dal principio di selettività delle progressioni economiche e dalla necessaria compatibilità finanziaria.

Il nucleo centrale della controversia verteva sulla possibilità per la Contrattazione integrativa decentrata di consentire che i beneficiari delle PEO fossero calcolati su tutti i dipendenti comunali anziché sugli effettivi aventi diritto al singolo concorso. Al fine di garantire che le procedure fossero effettivamente selettive, difatti, le sovraordinarie fonti nazionali avevano indicato nel 50% degli effettivi partecipanti alla selezione i possibili vincitori, mentre la contrattazione locale al Comune lo aveva estesa al 50% di tutti i dipendenti.

Tale clausola, inoltre, secondo la difesa del Comune, non aveva ricevuto espressa approvazione dai revisori dei conti.

Il Tribunale ha chiarito che il “parere dei revisori dei Conti reso non contiene infatti una valutazione espressa sulla possibilità di attribuire i differenziali stipendiali al 50% dell’intero personale dell’Ente, né una verifica analitica del numero dei differenziali attribuibili per ciascuna area. Pertanto, la circostanza che il Collegio dei Revisori abbia certificato la costituzione del Fondo e abbia ricevuto la documentazione concernente la contrattazione economica non consente, di per sé sola, di ritenere certificata anche la specifica applicazione della clausola sul 50% nella lettura sostenuta dalle organizzazioni sindacali“.

Il Tribunale, valorizzando la difesa dell’Ente dell’Avvocato Santi Delia che aveva offerto esempi concreti di come “la verifica analitica del numero dei differenziali” era stata gestita in diverse altre contrattazioni anche presso altri Enti con le stesse parti sindacali, ha quindi ritenuto priva di copertura l’avvenuta contrattazione.

“La concreta compatibilità“, continua il Tribunale, “è stata vagliata in sede di attuazione da parte dell’Ente in applicazione dei limiti legislativi – e anche contrattuali stipulati dalle parti sindacali- del rispetto dei vincoli di bilancio. Pertanto, una volta stabilita la somma in concreto da destinare all’attribuzione dei differenziali, non può, in definitiva, attribuirsi alcun intento lesivo alle prerogative sindacali la circostanza che l’Ente abbia adottato gli altri criteri sistematici, ossia la selettività in primis e in secundis la limitazione numerica dei beneficiari secondo il criterio stabilito del 50%”.

Il Tribunale ha infine approfondito il tema delle effettive possibilità alternative per il Comune una volta rilevata la criticità della contrattazione.

Come rilevato dall’Avvocato Santi Delia, sollevando il rischio di conflitto delle domande dei Sindacati con i lavoratori comunque vincitori della selezione, “ipotizzando una condotta alternativa lecita, l’Ente, una volta appurata la non compatibilità rispetto ai vincoli di bilancio, dell’applicazione, ritenuta dal Sindacato assorbente rispetto agli altri criteri, dell’attribuzione al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, avrebbe dovuto bloccare o annullare la procedura ledendo i diritti dei lavoratori individuati come beneficiari delle attribuzioni economiche premiali previste dalla legge e della medesima contrattazione collettiva“.

La scelta dell’Ente, dunque, è stata l’unica possibile nel rispetto della legalità e dei lavoratori coinvolti che, legittimamente, hanno potuto ottenere il beneficio atteso dalla selezione.

Un nuovo importante tassello nella vicenda sindacale che aveva “infiammato” l’estate di Palazzo Zanca.