Con sentenza pronunciata il 23 settembre 2026, il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha integralmente rigettato le domande proposte da un ex dipendente nei confronti dell’E.A.R. Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, assistito e difeso dall’Avv. Santi Delia. La pronuncia consolida importanti principi in materia di pubblico impiego contrattualizzato, con specifico riguardo agli enti teatrali regionali siciliani, su due distinti fronti: l’inapplicabilità di progressioni di carriera automatiche e il diniego del riconoscimento di mansioni dirigenziali di fatto.
1. Nessuna progressione automatica di carriera: la normativa regionale del Teatro non consente ricostruzioni retroattive. Il primo profilo della controversia riguardava la pretesa dell’ex dipendente di vedersi riconoscere, con effetti retroattivi, l’applicazione delle progressioni economiche orizzontali e verticali (PEO e PEV) di cui ai D.P.Reg. n. 9 e n. 10 del 2001, sul presupposto che l’art. 31 della L.R. siciliana n. 6/1997 e l’inquadramento nel comparto unico regionale introdotto dalla L.R. n. 10/2000 avrebbero dovuto determinare una ricostruzione automatica della carriera pregressa. Il Tribunale, valorizzando la tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha respinto tale tesi spiegando che le progressioni economiche orizzontali e verticali nel pubblico impiego contrattualizzato non sono automatiche né generalizzate: esse presuppongono procedure selettive, comparative e valutative, in ossequio ai principi fondamentali dell’ordinamento pubblicistico e alle regole della contrattazione collettiva di comparto. L’applicazione retroattiva e indiscriminata di tali benefici economici a distanza di anni – prescindendo da qualsiasi selezione meritocratica – è giuridicamente incompatibile con il sistema di classificazione del personale pubblico.
La vicenda del corretto inquadramento dei dipendenti è stato un tema atavico per il Teatro di Messina e per gli altri regionali. Elemento decisivo nella vicenda è stata la sorte della delibera C.d.A. n. 43/2017 dell’Ente: il Tribunale ha statuito che un atto deliberativo aziendale privo dell’approvazione dell’organo tutorio competente non è idoneo a costituire diritti soggettivi in capo al lavoratore, difettando del requisito di efficacia necessario a produrre effetti giuridici vincolanti nel rapporto di lavoro.
2. Mansioni dirigenziali di fatto: il perimetro esecutivo esclude il riconoscimento delle differenze retributive
Il secondo e parimenti complesso profilo della controversia riguardava la domanda di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali nel periodo 2015-2020. Il dipendente – inquadrato nella categoria D – rivendicava il trattamento economico della qualifica dirigenziale, assumendo di aver di fatto esercitato funzioni proprie di tale livello: era stato nominato datore di lavoro, aveva assunto la responsabilità di più unità organizzative e aveva operato come interlocutore istituzionale con enti esterni. Il Tribunale ha applicato in modo rigoroso la disciplina dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che nel pubblico impiego contrattualizzato stabilisce un regime peculiare rispetto all’art. 2103 c.c.: l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non produce effetti ai fini dell’inquadramento, e il riconoscimento delle sole differenze retributive è comunque subordinato alla dimostrazione che le mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che, nell’impiego pubblico, lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può essere affermato in astratto, ma richiede un’analisi concreta condotta secondo il cosiddetto procedimento trifasico: accertamento delle attività svolte in concreto; individuazione della professionalità caratterizzante le qualifiche a confronto; raffronto tra i risultati delle due indagini. Inoltre, primo presupposto per la qualificabilità dirigenziale di una funzione è che l’ufficio diretto sia qualificato come dirigenziale dall’ordinamento dell’ente .
Nel caso di specie, l’istruttoria dibattimentale e testimoniale, condotta in modo efficace dalla difesa dell’Ente rappresentata dall’Avv. Santi Delia, ha consentito di dimostrare che:
- le funzioni esercitate dal dipendente si collocavano in un perimetro esecutivo, vincolato agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente;
- mancavano i connotati tipici della dirigenza, quali l’autonomia gestionale, i poteri di spesa e la capacità di impegnare l’Ente verso l’esterno con atti aventi rilevanza esterna;
- le deleghe attribuite, pur ampie, erano funzionalmente subordinate all’indirizzo degli organi di vertice dell’Ente, con ciò confermando il carattere di alta esecutività della prestazione, non assimilabile alla funzione dirigenziale in senso tecnico.





