Pensioni: anche se si è incassato di più è diritto del pensionato trattenere l’indebito. Vittoria alla Corte dei Conti.

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La Corte dei Conti della Regione Siciliana ha dichiarato l’illegittimità della procedura adottata dall’Inps volta ad ottenere la restituzione di quanto già pagato a titolo di pensione.

Avviene spessissimo che i tempi per la liquidazione definitiva delle pensioni siano caratterizzati da anni, addirittura decenni, per il completamento dei calcoli da parte del datore di lavoro e dell’INPS stesso. Frattanto ai pensionati viene corrisposto un trattamento provvisorio che, altrettanto soventemente, non corrisponde a quello definitivo.

Non è affatto raro, inoltre, che persino quando il trattamento è definitivo seguano ulteriori rettifiche.

Ebbene se nulla questio nell’ipotesi in cui il trattamento provvisorio o definitivo corrisposto per molti anni è inferiore a quello (davvero) definitivo, giacchè sarà l’Ente previdenziale a restituire, con gli accessori del credito, quanto dovuto al pensionato, il problema giuridico si pone nell’ipotesi in cui al pensionato sia richiesta la restituzione di migliaia, anche centinaia di migliaia di euro, dopo averli già incassati e probabilmente spesi.

Secondo la Corte dei Conti della Regione Siciliana, in accoglimento della tesi spiegata in ricorso dall’Avvocato Santi Delia, il pensionato non è tenuto a restituire alcunchè giacchè “lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo

Corte dei Conti Sicilia, G.U. Dott.ssa Micci, 25 maggio 2015, (n. 61307, cont.)