Caso Cineca: che sorte avrà il nuovo concorso per le specializzazioni?

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Dopo la decisione del Consiglio di Stato del 26 maggio 2015, ha avuto grosso clamore nazionale il caso dei rapporti tra MIUR, Atenei e Cineca.

Di tale vicenda, stante l’esistenza di un parere del Consiglio di Stato del gennaio 2015 all’esito della lunga istruttoria richiesta dalla Sezione consultiva ed iniziata nel 2013, mi sono occupato, su mandato della Casa editrice giuridica CEDAM, nell’ambito del contributo sull’in house providing al Commentario del codice dei contratti pubblici in corso di pubblicazione.

Qui di seguito potete leggere un primo focus sulla vicenda.

MIUR, Università e Cineca: il nuovo modello dell’in house providing passa dai rapporti tra questi 3 soggetti, in La Voce del Diritto, giugno 2015

Tanti giovani medici, interessati al concorso per l’accesso alle specializzazioni calendarizzato per il 28-31 luglio 2015, ci chiedono se questo terremoto può mettere in discussione il concorso. Ecco cosa potrebbe accadere.

Come avrete letto dal nostro focus, a differenza di quanto si legge in qualche articolo di stampa, la decisione del Consiglio di Stato del 26 maggio 2015 nega agli Atenei (e non al MIUR) la possibilità di affidare al CINECA, direttamente e senza gara, i servizi per l’uso di software e sistemi per la gestione della didattica, delle immatricolazioni o per procedure concorsuali. Il MIUR, invece, secondo la Sezione consultiva (parere 30 gennaio 2015), può affidare direttamente i servizi al CINECA tanto in ambito universitario quanto scolastico.

Le due Sezioni, consultiva e giurisdizionale, del Consiglio di Stato, tuttavia, non convergono su un aspetto temporale determinante proprio per il concorso per l’accesso alle specializzazioni del 28-31 luglio 2015. Secondo la Sezione consultiva la Direttiva n. 24/14/UE fissa dei principi immediatamente “operativi” ragion per cui il CINECA è soggetto in house del MIUR (e può ricevere l’affidamento diretto) anche se è ancora in corso il periodo di recepimento entro il quale l’Italia deve provvedere a rendere efficace tale Direttiva.

Di avviso opposto è invece la Sezione giurisdizionale secondo cui giacchè “non si può, (…) ritenere che la mera pubblicazione della direttiva determini, prima che sia scaduto il termine per il suo recepimento, il superamento automatico e immediato di una disciplina preesistente di derivazione comunitaria”.

Secondo la VI Sezione del Consiglio di Stato, dunque, l’attuale affidamento al CINECA, di cui al D.M. 26 maggio 2015, n. 315 potrebbe presentare profili di illegittimità nella parte in cui tale servizio è affidato direttamente al CINECA.

Una Società che opera nel settore e mira al medesimo affidamento, pertanto, è certamente titolare dell’interesse ad agire per farne rilevare l’illegittimità. Più problematica, al contrario, è la posizione dei partecipanti al concorso cui potrebbe essere contestato l’interesse al vizio.