Nei giorni scorsi, su questa scia, ed argomentanto grazie ad un’articolata teoria sul confronto tra i percorsi abilitativi (1 anno) ed il dottorato (3 anni), siamo riusciti a sostenere che tale titolo dottorato (il più alto del sistema di formazione italiano ed europeo) non può essere ritenuto non sufficiente almeno per la mera partecipazione al concorso.
L’obiettivo di Viale Trastevere era evidentemente volto a ridurre la platea dei partecipanti impedendo anche la mera presentazione della domanda a tutti i docenti non in possesso dell’abilitazione seppur spesso assunti quali supplenti dalle Graduatorie di Istituto e quindi già da tempo nel mondo della scuola o ancora escludendo chi già ha un posto a tempo indeterminato. Per costoro, in particolare, il MIUR ha deciso che avendo già un posto in scuola statale non v’è spazio per una nuova assunzione e, quindi, per un loro miglioramento professionale. Tali fini, secondo i legali, avrebbero dovuto essere espressamente previsti dal legislatore e da esso perseguiti con i diversi strumenti già in passato ampiamente utilizzati allo scopo (immissioni in ruolo ex lege, concorsi riservati, riserve nei conconcorsi pubblici), ciò che nella specie non è avvenuto assistendosi ad una vera e propria segregazione nei confronti di tali soggetti.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 LUGLIO 2016, PRES. SANTORO, EST. PANNONE





