Diplomati magistrale in GAE: arriva la sentenza che decreta l’inclusione in GAE a pieno titolo

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Il Tribunale di Ragusa, con sentenza definitiva di merito del 29 giugno 2017, ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti ammettendo in G.A.E. gli insegnanti e chiarendo che questi ultimi non avevano alcun onere di agire in precedenza. Si tratta di un’ammissione in GAE a pieno titolo.

La sentenza, a differenza di altre di merito che in questi giorni sono state emesse da T.A.R. diversi dal T.A.R. Lazio è assai importante in quanto supera tutti gli argomenti in forza dei quali il MIUR ed altri Tribunali continuano ad affermare l’inesistenza del diritto dei diplomati magistrale all’ammissione in G.A.E. Deve essere ben chiaro, difatti, che nel complesso dibattito sul diritto dei diplomati magistrale ad essere ammessi in GAE non si crede che possa avere valore uno o più sentenze di fatto ripetitive di concetti già espressi quanto, piuttosto, l’accoglimento delle nuove teorie esposte nelle azioni proposte su cui, da tempo, lavoriamo. Non pare, dunque, che la posizione espressa dal T.A.R. Latina secondo cui la sentenza del CDS 1973/15 è tout court applicabile pesi decisivamente sul dibattito, dovendo viceversa accostarvi sempre nuovi spunti.

In tal senso, difatti, interessanti sono le coraggiose parole del Giudice Di Martino, secondo cui, a prescindere dalla sentenza del Consiglio di Stato poi rimessa in discussione con il deferimento alla Plenaria, “ad ogni modo, anche a voler aderire alla tesi prospettata dalla rammentata ordinanza interlocutoria, e a voler quindi ritenere tuttora in vigore il D.M. n. 235/2014, l’esito dell’odierno giudizio non muta: ben può, secondo le regole generali, il giudice ordinario disapplicare l’atto amministrativo perché contra legem”.

Ed è questo, dunque, l’elemento importante che si incastra nell’attuale dibattito circa la tardività o meno delle impugnazioni dei DD.MM. successivi al 2014 su cui il TAR Lazio sta concentrando i propri rigetti.

Secondo il Tribunale “è proprio questa l’ipotesi che qui ricorre, giacchè del valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell’a.s. 2001/2002, i.e. prima dell’istituzione della laurea in Scienza della Formazione, non può in alcun modo dubitarsi; e la stessa ordinanza n. 5861/2015 del Consiglio di Stato non solleva obiezioni sul punto, ma si limita a rimettere all’Adunanza Plenaria la questione della “riconosciuta riapertura delle graduatorie ad esaurimento…in…ampliamento di ipotesi derogatorie previste in via eccezionale e di stretta interpretazione”.

In realtà, il divieto di nuovi inserimenti nelle GAE non può valere per ordini giurisdizionali riparatori di illegittime esclusioni; tanto più che negli anni successivi all’introduzione delle GAE, poi, vari DD.MM. (42/2009; 53/2012) emanati per la formazione delle graduatorie hanno previsto la possibilità di “nuovi inserimenti” ed ulteriori “deroghe” vengono individuate con la stessa ordinanza ridetta del Cons. Stato nell’art. 5 bis della legge 169 del 2008 o nell’art 14 co.2-ter della legge 14 del 2012″.

“Infondata è anche la tesi della intervenuta prescrizione del diritto: il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 C.C.); il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2002, infatti è stato riconosciuto formalmente solo con il d.P.R. 25/3/14 che accolse un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, adottando in toto la motivazione del parere n. 4929/2012 espresso dal Consiglio di Stato peraltro, la circostanza che la ricorrente non abbia avanzato domande di inserimento in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali non determina di per sé alcuna preclusione alla presentazione, nei termini prescritti dal D.M., di una ulteriore domanda, atteso che la stessa fa valere un titolo all’inserimento venuto ad esistenza prima della entrata in vigore del art. 1, comma 1-bis d.l. n. 97/ 2004 che, come noto, ha sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento“.

Si tratta, commentano con estrema soddisfazione gli Avvocati Santi Delia Delia e Michele Bonetti, “di una decisione assai importante perchè il Tribunale di Ragusa, con date e documenti alla mano, ha avuto il coraggio di esplicitare le ragioni del dissenso rispetto alla posizione di altri Colleghi mettendo a nudo l’insuperabile circostanza che nessuna norma ha sancito la decadenza dei diplomati magistrale di agire per ottenere l’accertamento del loro diritto“. “Pur essendo consapevoli“, continua l’Avvocato Santi Delia, “che la battaglia sia ancora lunga e, probabilmente, solo la Plenaria, la Cassazione o la CGE metteranno la parola fine a questa vicenda, questa decisione è assai importante in quanto, da oggi in poi, tutti i Tribunali dovranno fermarsi a riflettere rimeditando e rivisitando le proprie decisioni“.

Il MIUR è anche stato condannato a pagare le spese legali.

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Trib. Ragusa, 29 giugno 2017, n. 525