Il Consiglio di Stato, in pieno periodo feriale e nell’ambito di una procedura d’urgenza ha trovato il modo di ribadire quanto già indicato in passato: le uniche due categorie che hanno diritto all’ammissione in G.A.E. sono i diplomati magistrale (anche linguistici) e i depennati.
Come avevamo sottolineato nell’ambito del commento alle nostre recenti vittorie, nel merito, su Scienze della Formazione primaria, queste indicazioni del Consiglio di Stato vengono emesse nell’ambito di una fase cautelare e urgente e non approfondita e tipica della fase di merito.
Ciò vuol dire che, all’esito di un processo più approfondito ben potrebbero mutare ad esempio dopo l’esito di massima dell’Adunanza Plenaria che dovrebbe, vista l’importanza della decisione, dare indicazioni non solo sui diplomati magistrale ma anche sull’intero sistema delle G.A.E.
E’ quasi naturale, dunque, che ove il Consiglio di Stato venga chiamato a decidere nella sede di estrema urgenza per categorie diverse da quelle sopra indicate rigetti la richiesta di ammissione. E’ proprio per questo che, a meno di situazioni peculiari, le nostre azioni sono rivolte prima a creare dei precedenti di merito e, solo poi, ad ottenere sin dalla via cautelare e d’urgenza l’ammissione.
Secondo il Presidente del Consiglio di Stato, “nella specie possa aversi altresì riguardo, pur se in via del tutto residuale nella presente sede monocratica, alla non immediatamente percepibile sussistenza di adeguati profili di fumus boni iuris – ossia l’ulteriore condizione dell’azione cautelare, che in qualche misura deve necessariamente concorrere con il periculum in mora per l’accoglimento in ogni sede della pertinente domanda – atteso che il gravame in trattazione non evidenzia l’appartenenza del ricorrente a quelle specifiche categorie di personale (essenzialmente: diplomati magistrali ante 2002 ai fini dell’insegnamento nella scuola primaria; soggetti già iscritti nelle GAE e poi illegittimamente depennati) unicamente per le quali la giurisprudenza di questa Sezione si è ormai orientata a concedere la misura cautelare dell’iscrizione con riserva nelle GAE (che, giova chiarire, essendo graduatorie ad esaurimento non tollerano l’inserzione di ulteriori soggetti che hanno conseguito l’abilitazione successivamente alla loro “chiusura”, ossia alla trasformazione di dette graduatorie da “permanenti” in “ad esaurimento”)“. In realtà a quelli che cita “essenzialmente” il Presidente si devono quanto meno aggiungere i congelati Siss su cui la giurisprudenza del CDS è parimenti pacifica.
Discorso ulteriormente diverso è da fare per le categorie “nuove” come AFAM, ITP o con interpretazioni normative ancora in fieri come SFP o il titolo di dottorato su cui la partita giudiziale è assolutamente aperta e agli inizi.
Ecco perchè le nostre azioni e spiegazioni delle stesse sono sempre state differenziate per le varie categorie. Su Pas e TFA (su cui l’anno passato il TAR ha accolto in fase monocratica), in particolare, si è sempre chiarito trattarsi di azioni mirate, in primis in senso politico sociale, a rilanciare il tema del valore delle abilitazioni conseguite giacchè il piano politico e giuridico hanno inevitabilmente dei canali differenti.
Le nostre azioni per l’inserimento in G.A.E. così calibrate scadono il 4 settembre 2017 e per aderire clicca QUI