Concorso specializzazioni mediche: ricorso per consentire la partecipazione ai laureati che si abiliteranno a febbraio 2018

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Il Regolamento 10 agosto 2017, n. 130, ammette a partecipare al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina tutti i laureati alla data di presentazione della domanda ma imponendo l’obbligo di ottenere l’abilitazione prima dell’inizio delle attività didattiche.

Tale clausola, ampliativa delle normali facoltà concesse ai partecipanti ad un concorso che, di regola, devono possedere i requisiti al momento di presentazione della domanda, per il concorso che ci occupa non potrà essere applicata. Si tratta, quindi, di una clausola dall’applicazione impossibile che, come tale, è illegittima.

L’Ordinanza 8 marzo 2017 n. 135, infatti, ha già fissato al 18 luglio ed al 15 febbraio 2018 le date della prova di abilitazione decretando, di fatto, l’esclusione di tutti i laureati in Medicina a partire dalla sessione di giugno 2017.

Il mancato coordinamento è dovuto al fatto che il Regolamento n. 130 è stato adottato con mesi di ritardo ed il termine, dallo stesso imposto, di bandire il concorso entro maggio 2017 non è stato rispettato.

Noi, in ragione della peculiarità della situazione che si è venuta a creare, riteniamo illegittima la discriminazione per soli 45 giorni di distanza dall’inizio dell’attività didattica (peraltro fittizia essendo un venerdì cui seguono giorni notoriamente festivi) e per questo è possibile agire pur nella consapevolezza dell’estrema difficoltà del contenzioso.

Sul tema della partecipazione dei non abilitati il nostro studio, con la storica sentenza di maggio 2017, è riuscita a far modificare la norma per l’accesso a Medicina generale che stava in piedi dal 2006.

Consigliamo (meglio riteniamo fondamentale per il buon esito dell’azione anche al fine di paralizzare strumentali eccezioni del Ministero) a tutti coloro che si trovano in questa situazione di presentare, comunque, la domanda di partecipazione impugnando il bando e di partecipare alle prove.

Ci rendiamo conto che, per chi è già in possesso dell’abilitazione, la pretesa di tali laureati a giugno possa sembrare pretestuosa giacchè anch’essi ben potrebbero attendere un altro anno stante la penuria di borse. Tale scelta, ci riferiamo appunto alla penuria di borse, è dovuta alle scelte illegittime del Governo che, nonostante un fabbisogno pari 7967 unità ha bandito solo 6105 borse. Orbene, far ricadere tali scelte assurde su chi non ha francamente colpa alcuna è profondamente ingiusto ed illegittimo e, da sempre, il nostro obiettivo è stato quello dell’eliminazione di un sistema ad imbuto da sostituire con uno a cilindro ove l’accesso alle specializzazioni deve essere scontatamente concesso a tutti dopo il percorso di laurea già a numero chiuso.

D’altra parte la scelta di derogare al Regolamento bandendo il concorso a novembre è proprio del MIUR. Il Regolamento imponeva il bando entro maggio. Il precedente entro aprile. Perchè può derogarsi a parti del Regolamento ed ad altre no? Sino ai nostri giudizi del 2007 sulle specializzazioni e del 2014 e 2015 su Medicina generale a questi concorso potevano partecipare solo i soggetti già abilitati al momento del bando. La giurisprudenza ha mutato tale quadro consentendo la mera partecipazione a chi quel titolo lo acquisirà entro l’inizio delle attività didattiche. Qui si chiede, anche in quanto il primo mese è notoriamente riservato a lezioni frontali una deroga, su tempi assolutamente trascurabili per un percorso di specializzazione quinquennale che consenta di superare il mancato coordinamento tra le varie fonti.

Vi chiariamo che NON è possibile agire DOPO la vittoria del concorso giacchè il termine di impugnazione al TAR è DECADENZIALE. Chi non agisce nei termini, dunque, non può farlo successivamente.

LA SCADENZA DI ADESIONE E’ FISSATA PER IL 23 OTTOBRE 2017