TFA SOSTEGNO: ANNULLATI 4 DECRETI MINISTERIALI. AGLI IDONEI IN ALTRE SEDI I POSTI VACANTI

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Una sentenza storica, la n. 11745/2017 del Tar Lazio, che ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti in materia di accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno annullando definitivamente non uno ma 4 Decreti Ministeriali: DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226. Il TAR ha annullato l’intera struttura del TFA SOSTEGNO basata su questi decreti che vivevano anche da 6 anni “nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili, con conseguente scorrimento delle (altre) graduatorie di merito fino a copertura dei posti disponibili”.

Il TAR, condividendo la tesi di Bonetti e Delia, in difesa di un centinaio di idonei all’esito della selezione presso Atenei con posti saturi, ha ritenuto pienamente legittima la possibilità che tali soggetti vengano ammessi presso Atenei con posti vacanti. Il MIUR sarà dunque costretto a riaprire le graduatorie relative alla partecipazione ai corsi del TFA sostegno e lo dovrà fare su base nazionale in modo da consentire la completa saturazione dei posti disponibili.

Si tratta quindi di un risultato di importante rilievo (anche per le famiglie con bimbi che necessitano di assistenza e che avranno più docenti formati a tale fine), in quanto l’azione degli Avvocati Delia e Bonetti ha portato all’annullamento di un intera serie di Decreti ministeriali che “non consentivano l’integrazione della graduatoria degli ammessi al corso con altri candidati”. Tali disposizioni presentavano un’illegittimità evidente in quanto non garantivano la possibilità a candidati idonei di partecipare a corsi TFA nonostante avessero pieno diritto di farlo. Grazie a quest’intervento, tali norme sono ormai venute meno e ciò garantirà a moltissimi insegnanti di poter partecipare ai corsi di specializzazione sul sostegno.

Il nostro obiettivo“, commenta l’Avvocato Delia, “è quello di ottenere l’immediata frequenza dei nostri ricorrenti che sono gli unici titolari del potere di ottemperanza. Anche se la sentenza è erga omnes, difatti, la titolarità del diritto e dell’azione di esecuzione è sempre e solo in capo a chi agisce. Nelle more che il MIUR decida cosa fare, quindi, intimeremo agli Atenei con posti vacanti, come Bergamo che ne ha oltre 60, di ammettere i titolari dell’azione“. Frattanto, continua Bonetti, “come avevamo richiesto sin dalle diffide e con il ricorso, anche le sedi di concorso potranno consentire l’ammissione dei ricorrenti così da evitare il maturarsi di ulteriori danni“.

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