MEDICINA GENERALE 2017: illegittima la graduatoria ed ammessi i ricorrenti. Fondate le censure sul quesito contestato.

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Il 25 ottobre 2017 si è svolto il concorso regionale per l’ammissione al corso triennale di formazione scientifica in Medicina generale per il triennio 2017/2020.

Tale procedura si è tenuta su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi e si è svolta in contemporanea in tutte le Regioni (one shot).

La prova in questione consisteva nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla da espletarsi in due ore.

Gli artt. 33 e 34 della nostra Carta Costituzionale sanciscono un principio fondamentale, il diritto allo studio, in virtù del quale la selezione dei capaci e dei meritevoli deve passare attraverso una prova che sia scientificamente attendibile. Ove il questionario somministrato in sede concorsuale, sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Quest’anno, a non rispondere ai canoni di precisione ed attendibilità scientifica è senz’altro la domanda n. 61.

Il quesito è il seguente: “Quale fra i seguenti antibiotici non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme: a) cefalexina; b) doxicillina; c) amoxicillina; d) eritromicina; e) cefuroxima”.

La risposta esatta indicata dalla Commissione ministeriale è la cefalexina, tuttavia, la formulazione della domanda in senso negativo rende possibile anche un’altra opzione di risposta, ossia la b): doxicillina.

Invero, basterebbe digitare doxicillina sul noto motore di ricerca “google” per non trovare alcun risultato, anzi, più precisamente, è lo stesso motore di ricerca a provvedere immediatamente alla correzione automatica in doxiciclina. È quest’ultimo infatti, e non la doxicillina, ad essere un antibiotico utilizzato anche per curare la malattia di Lyme.

Da ciò se ne deduce che la doxicillina non esiste e, quindi, ovviamente, non può essere consigliata per il trattamento della malattia di Lyme.

La risposta, dunque, era errata.

Il caso non è nuovo alle cronache del giudice amministrativo.

Basti pensare al quesito somministrato nel 2007 al test di Medicina. In quella circostanza si discorreva del motto dell’Unione Europea e si stabilì (TAR Lazio n. 5986/08) che la risposta esatta A) in realtà non fosse correttamente somministrata perché il motto non era “unità nella diversità”, così come formulato dal Miur, bensi’, “unita nella diversità”. Ebbene, in quel caso per il Tar l’aggiunta di un solo accento (“unità” invece di “unita”) non poteva considerarsi, di certo, circostanza trascurabile avendo potuto indurre alcuni concorrenti a “soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell’attenzione da dedicare agli altri test”.

Infatti “la funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili” e di certo, “la possibilità di dare una duplice risposta rende la domanda assolutamente inattendibile”, ragion per cui, la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n 5485).

Per il Tar Lazio, accogliendo, ancora una volta, la tesi degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, l’errore commesso dai compilatori o da chi ha stampato il test di quest’anno di Medicina generale, rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito e, per quanto qui interessa, l’esclusione di tutti i soggetti che a tale domanda NON hanno risposto esattamente e sono fuori solo per il criterio dell’ex aequo, di un punto o massimo 2.

I nostri ricorrenti sono stati riammessi e possono frequentare il corso con diritto alla borsa di studio.