CONCORSO 559 ALLIEVI AGENTI DI POLIZIA DI STATO: la valutazione della commissione esaminatrice in relazione a profili psico-attitudinali è illegittima se carente di motivazione

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Si continua a parlare del Concorso 559 allievi agenti di Polizia di Stato, questa volta il Tar del Lazio si è pronunciato sulla questione relativa al contenuto motivazionale della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice durante la prova PSICO-ATTITUDINALE di un ricorrente assistito dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

La commissione aveva escluso il candidato all’esito dell’ultima prova per “aspetti depressivi in soggetto con tratti ossessivi di personalità ed ipercontrollo degli impulsi aggressivi”, una valutazione, quest’ultima, ritenuta dagli Avvocati Delia e Bonetti, illogica ed irragionevole. Per dimostrare ciò, oltre a perizie mediche ad hoc, si è fatto riferimento alla carriera pregressa del ricorrente. Nella specie, il candidato, negli anni immeditatamente precedenti alla prova aveva sostenuto altri concorsi all’esito dei quali conseguiva una valutazione di idoneità.

Per il Tar Lazio, il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all’ampio margine di incertezza che lo caratterizza, comporta e richiede che la determinazione finale valuti anche e soprattutto circostante ulteriori di tipo obiettivo-fattuale quali ad esempio eventuali precedenti di servizio dei candidati. “Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragione per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto” (Tar Lazio, Sez. I bis, sentenza 4 aprile 2017, n. 4231/2017).

Grazie a tale strategia difensiva il nostro ricorrente è stato risottoposto a valutazione a seguito di ordine del T.A.R. la quale, si legge nel provvedimento di accoglimento, “si è conclusa con esito a lui favorevole, con conseguente insussistenza dei profili di inidoneità asseriti dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico attitudinali”. Sulla base di ciò il TAR ha “ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare in quanto sorretta da evidente fumus con ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura selettiva”.