INPS – 365 POSTI ANALISTA DI PROCESSO (SECONDA PROVA). SOMMINISTRATA UNA DOMANDA ERRATA: ECCO COSA ACCADRA’

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Il quesito è il seguente: “Ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto i 66 anni e 7 mesi di età, privi di reddito quale prestazione previdenziale è riconosciuta? a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione di anzianità; c) Assegno di inabilità; d) Assegno sociale.”

La risposta esatta indicata dalla Commissione ministeriale è la d), assegno sociale.

Tuttavia, la formulazione della domanda è palesemente errata.

È notorio che l’assegno sociale, lungi dall’essere considerabile una prestazione previdenziale, è piuttosto una misura di carattere assistenziale. Dello stesso avviso la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 400 del 29/10/1999 ha chiaramente evidenziato la natura assistenziale dell’assegno sociale: “ad impedire di estendere alla disciplina dell’assegno sociale le valutazioni della sentenza n. 88 del 1992 è – più ancora che l’attinenza delle stesse al limite di reddito cumulato – il quadro complessivo della riforma, in cui si inserisce la nuova prestazione assistenziale […]. Una riconsiderazione della complessiva disciplina dei rapporti tra misure assistenziali e prestazioni previdenziali, nella materia delle provvidenze per i soggetti sprovvisti di reddito è imposta anche dal passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo contributivo”.

La distinzione tra misure previdenziali ed assistenziali non è meramente descrittiva, rispondendo a ragioni giuridiche del tutto diverse; la misura assistenziale infatti prescinde da qualsiasi requisito di carattere contributivo.

L’errore commesso dai compilatori o da chi ha stampato il test rende, evidentemente, illegittima la somministrazione del quesito e, per quanto qui interessa, l’esclusione di tutti i soggetti che a tale domanda NON hanno risposto esattamente e sono fuori per 0.55, o che hanno omesso la risposta e sono fuori per 0.50.

Per questo il nostro studio sta predisponendo un ricorso collettivo.

Anche nel caso in cui, oltre alla domanda di cui sopra, siano stati riscontrati errori in altre domande, scrivere per info a santi.delia@avvocatosantidelia.it