ASN: il Tar Lazio accoglie e condanna alle spese il Miur. Una commissione differente dovrà riesaminare, troppo superficiale la valutazione dei titoli.

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Il TAR Lazio si è pronunciato sul tema dell’abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari con sentenza breve e ha accolto le tesi avanzate dagli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti riguardo la valutazione di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nel settore “Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere”.

Si tratta di una vittoria inedita sul tema medico, dopo quelle ottenute in materie giuridiche, sul diritto tributario e sul diritto privato.

Non è il primo caso in cui le valutazioni delle Commissioni giudicatrici sul tema ASN sono state soggette a provvedimenti giurisprudenziali. Infatti, utilizzando il criterio della c.d. discrezionalità, in alcuni casi, le Commissioni si erano rese protagoniste di esclusioni di numerosi ricercatori e associati dotati di un eccellente curriculum.

Nel caso di specie, il ricorrente, con un bagaglio di esperienze professionali di estrema rilevanza, ha impugnato la valutazione della Commissione giudicatrice che le negava l’abilitazione di seconda fascia a seguito di una valutazione del tutto arbitraria. Il ricorrente, si vedeva negata l’abilitazione richiesta nonostante fosse in possesso dei tre requisiti preliminari richiesti. La Commissione, in maniera del tutto illegittima e arbitraria, aveva riconosciuto soltanto due tra i numerosi titoli presentati, non tenendo conto di elementi fondamentali come “la responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionale” e “partecipazioni a comitati editoriali e a collegi dei docenti” oltre a “premi” e “brevetti”.

In particolare, il Tar ha ritenuto, accogliendo le tesi difensive, che l’elemento portante e decisivo in ordine al superamento della procedura di abilitazione scientifica nazionale, dovesse essere rinvenuto proprio nella valutazione della commissione. Il giudizio reso appare dunque viziato, in quanto il MIUR “ha rilevato la presenza, in capo al ricorrente, di due soli (e non almeno tre, come prescritto) dei requisiti preliminari”. Viceversa, il TAR ha “rilevato, che possono trovare accoglimento le censure che lamentano il mancato riconoscimento di titoli”. Il Miur è stato inoltre condannato alle spese di giudizio.