Concorsone 2016. Tar Lazio: possono partecipare anche i dottori di ricerca esclusi. Salvi i contratti frattanto stipulati.

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La vicenda sul concorso a cattedra del 2016 ha, finalmente, raggiunto la conclusione dopo la recente sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso proposto dallo Studio degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

Dopo una battaglia giuridica approdata anche Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo per il Lazio si è definitivamente pronunciato sulla questione, accogliendo le tesi difensive che, sin dall’origine, avevano sostenuto l’ingiustizia del bando e della conseguente esclusione dei dottori di ricerca dal concorso in questione.

Come si ricorderà, proprio il nostro Studio, per la prima volta nella storia, aveva sollevato il tema dell’equipollenza, ai fini concorsuali, del dottorato rispetto all’abilitazione, ottenendo l’ammissione alle prove da parte del Consiglio di Stato.

Nell’esaminare la vicenda, in successiva fase di merito, il massimo Organo della giustizia amministrativa aveva ben chiarito che “in riferimento ai dottori di ricerca, il decreto impugnato (…) pretermette d’indicare fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l’utile produzione del possesso di crediti formativi universitari, che – almeno in astratto quantitativamente e qualitativamente – assorbono quelli previsti dai percorsi abilitanti (SISS e TFA o PAS)”.

Cosa succede, allora, preso atto che la clausola del bando è ormai definitivamente annullata?

Può essere valida per taluni e non per altri pur se egualmente ricorrenti.

Secondo la teoria degli Avvocati Delia e Bonetti, no. L’avvenuto definitivo annullamento del bando ha conseguenze specifiche e non solo per quei ricorrenti ma per tutti abbiano tempestivamente ed analogamente impugnato.

Proprio tale tesi è stata accolta dal Tar.

Il Tribunale, infatti, ha rilevato che la clausola del bando, impugnata dai ricorrenti, era stata “ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto tempestivamente ad impugnarla” e pertanto “è diventuta inopponibile ai ricorrenti. Invero l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, in fatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri»”.

Così, accogliendo e definitivamente pronunciandosi, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha disposto, per quei soggetti che, a seguito dell’appello cautelare, avevano superato le prove, l’improcedibilità, disponendo l’elisione della riserva giudiziale apposta al contratto sottoscritto, per i soggetti che, invece, erano stati illegittimamente esclusi, in forza della clausola del bando impugnata ed annullata, la predisposizione di nuove prove suppletive.

Una vittoria, insomma, che ha messo fine ad una vicenda che, da più di 2 anni impegnava lo studio ed aveva pregiudicato il diritto al lavoro di centinaia di docenti.

Ma che effetti avrà tale pronuncia sugli altri contenziosi aventi ad oggetto il bando stesso? (Diploma magistrale e FIT ad esempio)

L’interpretazione seguita dal T.A.R., nella sentenza di cui si è detto, porta con sé un principio di carattere generale, secondo cui “l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes”.

Se questo principio divenisse consolidato e stabile un primo e decisivo approdo lo avremmo innanzi alla Plenaria tra qualche settimana.

Se, difatti, innanzi ad un primo annullamento della clausola del bando, tutto ciò che segue è automaticamente caducato, non si vede davvero differenza tra la fattispecie trattata dal TAR (e basata su principi enunciati dallo stesso Consiglio di Stato) e l’ipotesi dell’esclusione dalle G.A.E. dei diplomati magistrale nonostante l’esistenza di 8 sentenze passate in giudicato. L’effetto di tale decisione, dunque, non sarà limitato ai soli ricorrenti di questo giudizio ma si estenderà, espressamente, erga omnes, nei confronti di tutti i candidati al concorso in possesso di tale titolo. Secondo lo stesso Consiglio di Stato, questa volta con riguardo al titolo di diploma magistrale linguistico, difatti, “risulta dunque stabilita in modo definitivo, incontestabile e con valore di giudicato, la non operatività della suddetta limitazione, invocata dal MIUR, nei riguardi dell’appellante”, ragion per cui risulta ormai acclarato che “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi sperimentali di scuola magistrale, comunque conseguiti entro l’a.s.  2001/2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare“.

Tale decisione, commentano gli Avvocati Delia e Bonetti, oltre ad essere di evidente importanza con riguardo al dottorato, “mira ad aprire un nuovo fronte sulla battaglia a favore dei 55.000 diplomati magistrale esclusi dalle G.A.E. all’esito della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del dicembre 2017.” Se, continuano i legali, “la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ritiene che la portata erga omnes con effetto di giudicato abbia tali effetti per il bando di concorso (sentenze 3374, 3375 e 3376 del 4 giugno 2018) e ha ribadito tale concetto con riguardo agli stessi Decreti Ministeriali di aggiornamento delle G.A.E. (sentenza n. 3198/18) a favore dei cosiddetti depennati ed oggi la posizione è stata condivisa dal TAR LAZIO, non c’è davvero ragione per non applicare la medesima teoria agli annullamenti dei medesimi Decreti in favore dei diplomati magistrale su cui, al contrario, l’Adunanza Plenaria ha chiuso”.

Si è aperto, dunque, un nuovo conflitto che la Plenaria bis è chiamata ad affrontare.

I Decreti di aggiornamento delle G.A.E.” ed i bandi di concorso, difatti, chiudono i legali di ADIDA, “non possono essere annullati con effetti generali per alcune categorie di insegnanti e non per altre”.