MEDICI ASSISTENZA PRIMARIA: TAR PALERMO DICHIARA ILLEGITTIMITA’ DEI CRITERI DI SELEZIONE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

Categories: News

Dal Tar Palermo (Pres. Ferlisi, est. Zafarana) arriva l’ordinanza cautelare che in accoglimento alle censure mosse in ricorso dell’Avvocato Santi Delia (founder di Bonetti & Delia Studio Legale), ha sospeso la procedura di mobilità riservata ai medici di assistenza primaria con riferimento agli “ambiti carenti di assistenza Primaria anno 2020”.

In particolare, tale procedura bandiva le zone carenti dislocate nella Regione Sicilia da assegnare ai cd. Medici di Assistenza Primaria, sulla base dell’anzianità maturata dai candidati alle dipendenze della Regione Sicilia (o di altra Regione), nel corso della propria carriera professionale.

L’Assessorato regionale, interpretando erroneamente il dettato dell’accordo collettivo nazionale, ha escluso tutti i partecipanti che non avevano maturato un’anzianità almeno biennale nell’ultima sede siciliana di provenienza, falsando così le successive attribuzioni degli incarichi attuati con tali illegittime modalità.

A differenza di quanto ritenuto dall’Assessorato, chiarisce l’Avvocato Santi Delia, l’Accordo Collettivo Nazionale, con le recenti modifiche apportate, non impone affatto tale requisito biennale di anzianità specifico, essendo sufficiente l’iscrizioneda almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l’avviso”. Alla procedura, dunque, a differenza di quanto aveva erroneamente ritenuto l’Assessorato, ben potevano partecipare anche i medici con un servizio in Sicilia da almeno due anni senza che fosse necessario essere iscritti da almeno due anni nell’elenco di provenienza.

Si è trattato, in particolare, di una modifica resa dalla contrattazione nazionale, risultata necessaria al fine di evitare che un medico iscritto negli elenchi della Regione da soli due anni che abbia prestato servizio per tali primi due anni sempre presso il medesimo ambito, possa essere preferito ad altro candidato che, magari, è iscritto negli elenchi della Regione da 20 anni ma si trovi da meno di due anni nell’ultimo ambito di titolarità.

Secondo il T.A.R. “il ricorso assistito da sufficiente fumus boni iuris in relazione alla censura con cui parte ricorrente, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, come modificato dall’art. 5 dell’A.C.N. del 21 giugno 2018″ avendo la Regione obliterato le modifiche “che appaiono sostanziali (e non meramente terminologiche), apportate con il nuovo A.C.N. in data 21 giugno 2018″.

Il T.A.R. ha inoltre ordinato di coinvolgere in giudizio tutti i medici facenti parte della procedura proprio per la portata generale e complessiva della decisione e dei suoi effetti sulla rete di assistenza regionale.