Può una “mera irregolarità formale”, a fronte di un punteggio utile all’ammissione comportare l’esclusione del candidato? La nostra vittoria al T.A.R. Lazio.

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Con la pronuncia di accoglimento oggi in commento, il TAR Lazio, riconosciuta la fondatezza delle censure sollevate in ricorso dagli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti, ha chiarito che: “l’Amministrazione ha un precipuo interesse allo specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui, per esempio, il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione deve essere interpretato in base al comune canone di ragionevolezza”.

Il caso riguardava la mancata apposizione dell’etichetta adesiva contenente i codici alfanumerici utili a consentire l’abbinamento tra modulo risposte e scheda anagrafica che, come è noto, viene utilizzato in tutti i concorsi per garantire l’anonimato. Il candidato, pur avendo lo stesso ottenuto un buon risultato al test per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, aveva subito l’esclusione dalla graduatoria per il presunto errore in tale operazione.

Vi è da chiedersi, può l’esclusione rappresentare in ipotesi di tal fatta una “punizione” ragionevole?

Invero, non è sfuggita ai giudici di prime cure l’irragionevolezza della sanzione comminata, sottolineata a più riprese nel corso dell’istruttoria dall’Avvocato Delia, name founder di Bonetti & Delia, e fatta propria dai giudici in motivazione, lì dove si legge: “l’inconveniente derivato dalla mancata corretta apposizione delle etichette non ha comportato nessuna lesione per gli altri concorrenti, né ha influito sulla genuinità della correzione che era avvenuta prima che si scoprisse l’impossibilità di collegare l’elaborato ad una scheda anagrafica non vi è ragione per assumere i provvedimenti lesivi nei confronti del ricorrente (… ) che ha diritto a vedersi confermati sia l’inserimento in graduatoria che la conseguente iscrizione all’Ateneo che sta attualmente frequentando”.

Decisiva per riuscire a “ribaltare” l’esclusione subita, è stata l’idea “istruttoria”, sviluppata da una profonda conoscenza dei meccanismi di gestione dei concorsi pubblici, di provvedere a sollecitare una valutazione calligrafica utile a dimostrare la paternità del compito che il mancato abbinamento delle “etichette” negava. Il T.A.R. del Lazio, dunque, applicando innovativamente tale mezzo istruttorio, ha ritenuto applicabile la perizia calligrafica all’ipotesi di concorso a mezzo quiz a risposta multipla ove i segni apposti dal candidato sulla scheda risposte si limitano a mere crocette o “pallini”. Abbiamo “scoperto” ed inaugurato, dunque, uno strumento processuale istruttorio che, in taluni casi, anche nelle “prove a quiz” può diventare decisivo al fine di fondare le tesi esposte in ricorso.