IMMISSIONI IN RUOLO DALLE GAE, ACCOLTA LA TESI DEGLI AVV. TI DELIA & BONETTI: “LA SCELTA DELLA SEDE TRA QUELLE NON ANCORA OCCUPATE DA CHI LO PRECEDE È UN LEGITTIMO INTERESSE GIURIDICO DEL VINCITORE”.

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Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione resistente di consentire alla ricorrente di scegliere la propria sede di servizio sulla base di tutte le disponibilità comunicate ai soggetti in posizione a lei deteriore in data 1 giugno 2020 e, in particolare, una delle sedi della Provincia di Messina”.

La pronuncia che oggi ci occupa, rappresenta invero l’occasione per mettere ordine in materia di “immissioni in ruolo dalle GAE”, avuto riguardo più specificatamente ai principi che regolamentano il meccanismo di “assegnazione delle sedi”, quanto ai candidati vincitori di concorso.

Su tale ultimo aspetto, invero, l’odierna pronuncia chiarisce a scanso di qualsivoglia equivoco, che Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti”.

Ebbene, l’esigenza di chiarezza in ordine al controverso tema del meccanismo di assegnazione sedi si appalesa, sottolinea l’Avv. Santi Delia, lì dove quello che dovrebbe essere un criterio elementare “premiare il merito”, viene frequentemente disatteso, invero “per quanto abbiamo appurato nell’ambito di un contenzioso che ha visto lo studio impegnato in diverse sedi d’Italia” sottolinea il legale “decine di insegnanti, a conti fatti, si sono visti sopravanzare da altri colleghi sottogradati assegnati a sedi maggiormente ambite sol perché, sopravvenute di qualche giorno o mese, rispetto all’originaria attribuzione a candidati in possesso di un punteggio superiore.”

Logica conseguenza, a fronte di uno scenario di tal fatta, l’intervenuta compromissione del “diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio – ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni” che, qui, si è concretizzato – aggiunge il legale nei suoi scritti difensivi – “nel dimenticare, a seguito di un presunto errore, di risottoporre alla ricorrente sedi dalla stessa optate che, frattanto, altri candidati sottogradati avevano ottenuto quando il sistema aveva erroneamente attribuito alla stessa una sede non più disponibile.”

Dove origina l’errore?

“Basterebbe”, per dirla con le parole dell’Avv. Santi Delia, name founder dello Studio Legale Bonetti & Delia, “che l’Amministrazione, una volta appurata la sopravvenienza di nuovi posti, rendesse noto l’aggiornamento e la modifica dell’elenco delle sedi originariamente inserite nel bando, agli interessati, onde consentire a questi ultimi di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito”, e chiosa “si tratta di un adempimento necessario, che consentirebbe di ridurre ai minimi termini l’insorgere di un malcontento generale, in seno alla classe docente, troppo spesso in “equilibrio precario”.