BANDO TRASFERIMENTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: BONETTI & DELIA VINCONO AL TAR CATANIA.

Categories: News

Dopo due diversi provvedimenti d’urgenza favorevoli, Il TAR Catania, è tornato proprio in questi giorni a pronunciarsi, in questo caso definendone il merito, sulla vicenda che ha coinvolto oltre 600 aspiranti cui era stata negata dall’Ateneo Peloritano, l’ammissione al secondo Anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

La vicenda processuale ha messo in luce come l’intera materia dei trasferimenti non possa prescindere da una motivazione ampiamente comprensibile da parte dell’Ateneo ricevente sulla valutazione dei crediti che i singoli partecipanti posseggono.

Diversi studenti, in alcuni casi già laureati, ed è questa l’ipotesi al centro dell’odierna pronuncia, si sono rivolti al nostro Studio, spiega l’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti e Delia, lamentando il mancato riconoscimento dei C.F.U. in loro possesso e chiedendo di agire avverso il rigetto della domanda di trasferimento. A nostro avviso si trattava “di un diniego totalmente sprovvisto di una motivazione in grado di estrinsecare l’effettiva e corretta applicazione dei criteri di valutazione, atti a giustificare le determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice” ed il T.A.R. ha condiviso tale tesi superando anche l’esito di una verificazione disposta con mandato ad altra Commissione che, a sua volta, aveva rassegnato oscure motivazioni anch’essa.

Si legge in motivazione, difatti, quanto ai “criteri stabiliti dalla lex specialis (art. 3) in ordine alla valutazione delle singole istanze di trasferimento/iscrizione ad anni successivi al primo..  trattandosi di criteri né analitici né stringenti appare necessaria una motivazione che lasci trasparire il percorso logico seguito nelle singole valutazioni”, con ciò riprendendo l’iter logico tracciato dai legali, i quali a più riprese nel corso dell’istruttoria, hanno evidenziato come “la mera indicazione di un voto numerico dei C.F.U., quando non vi sia una precisa predeterminazione dei criteri di cui esso rappresenta la sintesi, appare assolutamente inadeguata ad esternare il percorso logico – giuridico seguito dalla Commissione nella valutazione del percorso di studi, finendo per arrecare un evidente vulnus al principio sancito dall’art. 3, L.241/1990, che impone l’obbligo per le amministrazioni di motivare le proprie decisioni”.

Come accennato, peraltro, la sentenza in commento risulta essere particolarmente innovativa in quanto supera l’esito di una seconda relazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, con la quale “l’organo incaricato” di verificare “l’operato della commissione dell’Ateneo” lo aveva ritenuto “coerente e conforme ai criteri fissati nella lex specialis”. Il T.A.R., sul punto, ha ritenuto che neppure siffatta relazione “consente di afferrare (negli atti avversati) un adeguato discorso giustificativo posto a base delle valutazioni contestate. La relazione di verificazione, in particolare, finisce per muoversi su un piano astratto nella misura in cui richiama – senza peculiari specificazioni – i prerequisiti e le propedeuticità nell’acquisizione dei saperi propri del “percorso formativo del medico chirurgo” e le “conoscenze ed abilità professionalizzanti specifiche”.

Sul punto, chiosa l’Avvocato Santi Delia, “l’augurio, al di là del non trascurabile traguardo ottenuto con l’ammissione dei singoli ricorrenti, è che siffatta decisione funga da monito per gli Atenei, affinché gli stessi – nell’ambito delle valutazioni delle domande di trasferimento – si adoperino fornendo adeguata motivazione circa le loro determinazioni, non essendo legittimo procedere sulla base di criteri oscuri ed incomprensibili”.