SENTENZA SUL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LEVA. VITTORIA DELLO STUDIO BONETTI & DELIA INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO

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Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha affermato che a differenza di quanto sostenuto dal Ministero la “valutazione del servizio militare”, anche se prestato non in costanza di nomina, va computata per intero tanto per i docenti quanto per il personale ATA.

In particolare, il Tribunale, ha definitivamente accolto la tesi proposta dagli Avv. Santi Delia e dall’Avv. Michele Bonetti, founders di Bonetti & Delia Studio Legale confermando il riconoscimento al ricorrente 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina, prestato per ben 18 mesi.

Il Tribunale di Messina ha affermato che “si deve ritenere, che il D.M. 50/2021 e il D.M. 640/2017, siano illegittimi laddove prevedono che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, mentre invece “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (v. Allegato A, “Avvertenze”). Tali disposizioni vanno ritenute in contrasto con l’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994, a norma del quale “… il periodo di servizio militare di leva o per il richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e valido a tutti gli effetti”. (..)  onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

Grande soddisfazione ha espresso l’Avvocato Delia, che ha così commentato: “la portata assolutamente generale del risultato raggiunto con questa vittoria, è tangibile nella misura in cui a beneficiarne non è solo il ricorrente, che ha diritto ad un punteggio più alto e alla rettifica della graduatoria, ma l’intero ambito scolastico, trattandosi di un principio generale, che ben si presta ad essere applicato a tutti i casi in cui l’Amministrazione sia incorsa in errore nell’attribuzione del relativo punteggio, pensiamo alla classe docente”.