Stabilizzazione precari: va assunto prima chi ha più servizio.

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Illegittima la deliberazione dell’IRCSS Bonino Puleio di preferire l’assunzione di chi è in servizio presso l’Azienda anziché di chi è precario da più tempo.

Il Tribunale di Messina, in sede collegiale, con ordinanza resa a seguito di reclamo, ha accolto in toto la tesi dell’avvocato Santi Delia, name founders di Bonetti & Delia Studio Legale, ritenendo illegittima la deliberazione dell’Azienda sanitaria di preferire l’assunzione di chi è in servizio presso l’Azienda anziché di chi è precario da più tempo.

Nel dettaglio, la controversia riguardava una procedura per la stabilizzazione del personale precario regolata dalla c.d. Legge Madia.

Nell’ambito di tale procedura veniva prevista la formazione di differenti graduatorie da definire sulla base del criterio della pari valutazione del servizio e dell’esperienza professionale nelle medesime attività, prestata presso gli Enti o Aziende del SSN, qualora per ciascun profilo professionale di interesse aziendale il numero delle istanze presentate eccedeva il numero dei posti disponibili e/o individuati dall’Amministrazione.

Realizzandosi i presupposti ivi previsti, l’amministrazione procedeva alla predisposizione della graduatoria che, tuttavia, avveniva sulla base della valorizzazione del criterio dell’attuale presenza in servizio presso lo stesso Istituto e non solo del criterio della pari valutazione del servizio e dell’esperienza professionale nelle medesime attività.

Il collegio valorizzando le difese prospettate dall’avvocato Santi Delia ha chiarito l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione sulla base dell’erronea applicazione nella predisposizione della graduatoria di criteri non previsti né dalla lex specialis e/o dall’avviso di ricognizione, né dalla legge.

Così come, infatti, prospettato dalla difesa e valorizzato dal collegio, nell’ambito della procedura in esame deve trovare applicazione, con riguardo al criterio temporale relativo al servizio prestato, il comma 12 dell’art. 20 del d.lgs. il quale prevede, quale unico criterio, che “12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Se, dunque, di criterio temporale deve parlarsi, lo stesso deve essere limitato alla possibilità di dare rilievo, e quindi preferenza, a coloro che si trovavano in servizio al momento di entrata in vigore della legge, ma non già nel momento in cui viene bandita la procedura di stabilizzazione.

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