CONCORSI FORZE ARMATE: LA CLAUSOLA DEL BANDO CHE VIETA I TATUAGGI NON E’ IMMEDITAMENTE ESCLUDENTE.

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Altro importante successo per Bonetti & Delia Studio legale, nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1175 allievi marescialli della Guardia di Finanza.

Nel dettaglio, infatti, il Tar Lazio, sezione quarta, con sentenza 16538/22, ha accolto l’interpretazione prospettata dall’Avvocato Santi Delia, nome founder dello studio legale, in ordine alla corretta esegesi da attribuire alla clausola del bando di gara per la quale “saranno esclusi i concorrenti che presentano tatuaggi/alterazioni permanenti sulle gambe..”.

I giudici, infatti, valorizzando le ricostruzioni fornite dalla difesa hanno affermato che “la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”.

Nel caso specifico, invece, secondo le difese della Guardia di Finanza, l’Amministrazione aveva ritenuto ex se lesivo dell’onorabilità e della dignità del Corpo, l’esistenza del tatuaggio tatuate in determinate parti come ad esempio l’area sovramalleolare. In quella sede, secondo l’Amministrazione, il tatuaggio è sempre escludente.

La tesi, tuttavia, non è stata sposata dal T.A.R. anche in quanto non si comprenderebbe, senza una specifica motivazione ad hoc, la ragione per la quale talune parti del corpo (si pensi al petto o alla pancia) non siano sedi di tatuaggi lesivi mentre altri (il malleolo) si.

Più in particolare, come specificato dal T.A.R., per essere escludente il tatuaggio deve essere visibile, quindi non coperto dalla divisa, essendo onere dell’amministrazione in sede di valutazione dello stesso specificare, mediante adeguata motivazione, le ragioni di non idoneità del candidato, non potendo escluderlo per la sola presenza di un tatuaggio e con mere formule di stile.

L’interpretazione valorizzata dalla difesa, e fatta propria dai giudici del Tar, rappresenta, infatti, l’unica utile a rendere il bando di concorso conforme alle fonti superiori, e declinazione del corretto bilanciamento tra interessi tutti meritevoli di tutela, ossia da un lato l’esigenza di tutelare il decoro delle forze armate e dall’altro la tutela del favor partecipationis.

Il bilanciamento dei detti criteri impone, dunque, un rigoroso onere motivazionale in capo all’amministrazione che non può escludere per la sola presenza di un tatuaggio il concorrente dovendo, invece, valutare caso per caso.