Grazie ad un’istanza presentata dall’Avv. Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio Legale, è stato riconosciuto ad una nostra assistita, insegnante di scuola secondaria, il diritto di accedere ai LOG estratti dal suo registro elettronico.
Il LOG è il file in cui è rappresentata la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico.
Visualizzando il contenuto di tale file gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado potranno quindi verificare se un soggetto non legittimato abbia fatto accesso al proprio registro elettronico.
Inizialmente l’istituzione scolastica aveva negato l’accesso sostenendo di non avere la disponibilità dei dati e che non si trattava di documenti previsti dalla Legge n. 241/90. Lo Studio legale, nell’ambito del procedimento, ha evidenziato l’illegittimità di tale diniego ricordando gli arresti della giurisprudenza a cui, innovativamente, aveva partecipato ad affermare (tra le più importanti si rammenta T.A.R. Lazio 3769/2017). “La circostanza che il software non sia elaborato direttamente da parte dell’amministrazione pubblica”, spiega l’Avvocato Santi Delia, “ma da parte di un soggetto privato specificatamente competente, non assume valenza ai fini della titolarità del diritto di accesso agli atti, in quanto la nozione di atto amministrativo informatico, per come elaborata in sede di accesso agli atti nell’ambito dell’art.22, comma 1, lett. d), della legge 241/1990, è idonea a ricomprendere in sé anche atti di provenienza e disciplina sostanziale di natura privatistica, purché utilizzati dall’amministrazione nell’ambito di un’attività di rilievo pubblicistico quale, come nell’ipotesi in rilievo, la gestione dell’attività dei docenti”.