Il CGA si pronuncia sul cimitero conteso tra i Comuni di Alì e Alì Terme

Sentenza storica. Il Consiglio di Giustizia amministrativa (CGA) di Palermo ribalta, in modo chiaro e definitivo, la decisione del Tar Catania del luglio 2022 sulla contesa del cimitero, tra i Comune di Alì e Alì Terme. Nel luglio dell’anno scorso, infatti, il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che, il decreto Prefettizio del 1949, non poteva stabilire un regime di comproprietà del cimitero, tra i due comuni antagonisti, perché la competenza in tale materia è solo della Regione Sicilia. A fronte di un quadro ritenuto poco chiaro dopo oltre cento anni di storia tra fusioni e scissioni tra i due Comuni, inoltre, aveva valutato come corretta la scelta del Comune di Alì Terme di negare la possibilità di costruire nuovi loculi all’interno del cimitero ai “cugini” di Alì.

Il primo cittadino del comune collinare però, supportato dal suo legale di fiducia, avvocato Santi Delia, messinese del foro di Roma, non ha mai creduto ne voluto accettare che l’interpretazione corretta fosse quella espressa dal giudice etneo ne che quell’area fosse di proprietà esclusiva del comune di Alì Terme e contro la stessa, come annunciato ripetutamente all’indomani della sentenza del TAR, ha proposto, con forza e convinzione, ricorso in appello. Così, il 18 dicembre scorso, il CGA di Palermo ha portato in dono, per queste festività natalizie,  al Sindaco Rao e a tutta la sua comunità, il regalo più bello: “la sentenza con cui il Giudice D’appello non solo ha condannato il Comune rivierasco a risarcire quello di Alì di tutte le spese di giudizio di primo e secondo grado ma ha stabilito in modo incontrovertibile che il cimitero non è di proprietà del comune di Alì Terme ma una porzione di territorio di proprietà di entrambi i comuni ubicato in un’area che appartiene agli stessi. Insomma una decisione storica”.

La sentenza del C.G.A., spiega l’Avvocato Santi Delia, “è assai importante nel panorama giurisprudenza rappresentando un caso davvero peculiare di giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo sui confini territoriali: è stata infatti accolta la nostra tesi secondo cui rientra in tale ambito non solo la demarcazione fisica dei cosiddetti confini, ma anche la scelta di creare, pur all’interno del territorio di uno dei due comuni. un’area di proprietà di entrambi gli enti locali. Secondo il C.G.A, difatti, “tutto il cimitero, funzionalmente inteso e dunque comprensivo delle sue successive estensioni, fu mantenuto come un’enclave di territorio assoggettato a una sorta di “comunione demaniale” tra i due enti, ossia appartenente al territorio (non di uno solo di essi, ma) di entrambi, con conseguente esercizio necessariamente condiviso di ogni potestà pubblica (ivi inclusa quelle edilizie di governo del territorio) afferente a tale specifica area”.

Un caso unico che mi ha portato a districarmi tra archivio storico, leggi fasciste e appalti post ricostruzione bellica. Ho accettato con entusiasmo l’incarico del Comune di Alì il cui Sindaco probabilmente aveva letto un articolo di I Love Sicilia dal titolo “Volevo fare l’archeologo”. Abbiamo creduto alla bontà delle nostre tesi anche dopo una sentenza di primo grado non semplice da superare.

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